L’art.187 del codice della strada vieta la guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno ed un’ammenda da € 1.500 a € 6.000. Inoltre, il trasgressore sarà costretto a subire la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all’esito di una visita medica.
Peraltro, se il conducente viene trovato alla guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 c.d.s.) e, a seguito di esami ematologici emerge anche la positività a sostanze psicotrope ovvero stupefacenti, la sospensione della patente di cui all’art. 187 c.d.s. concorre con quella prevista dall’art. 186 c.d.s. con l’addebito di entrambe le violazioni a cui seguirà una sospensione della patente per un più lungo periodo. Non solo. Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena viene disposta anche la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Profili pratici del problema
All’atto della contestazione della violazione vengono redatti due atti: 1) il verbale di accertamento e il 2) verbale di sequestro penale/amministrativo o fermo amministrativo. Cosa è possibile fare per la restituzione dell’autovettura?
Per rispondere a tale quesito, occorre distinguere se sia stato disposto un sequestro amministrativo ovvero un sequestro di tipo penale.
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