spot_img

Ultimi articoli

― Advertisement ―

spot_img

“Dovete proteggerci dalle lobby e dalle speculazioni straniere”, la lettera aperta di Mattia Cusani

A scrivere è Mattia Cusani, uno dei tanti che hanno investito nel mondo della canapa, tra i primi a sacrificarsi per dare una forma...
HomeCannabisNegozi di cannabis light, nascono come i funghi… ma non sono velenosi!

Negozi di cannabis light, nascono come i funghi… ma non sono velenosi!

Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Mattia Cusani, socio del gruppo Canapa sativa Italia


Salve a tutti sono “un socio qualunque” dell’associazione nazionale “Canapa Sativa Italia” e faccio parte di una società di giovani imprenditori, studente di giurisprudenza nonché appassionato coltivatore di infiorescenze di canapa sativa. Sono stato colpito dall’articolo pubblicato su ZERO Milano: “Cannabis legale: da trend a fenomeno culturale, si può?” del quale riporto i seguenti brani di testo:

“….A Milano e Roma (ma pure in tutto il resto d’Italia), ogni giorno apre un nuovo negozio specializzato in cannabis light. Una varietà di negozi – talvolta specializzati in un solo settore, talvolta “misti” – che spuntano come funghi, parallelamente all’aumento di eventi dedicati alla cannabis industriale. Ciò ha alimentato un dibattito pubblico che talvolta regala qualche barlume di buon senso ma che spesso viene pesantemente condizionato e manipolato da ideologie e interessi politici non esattamente illuminati. Il fenomeno ha forse superato il suo picco massimo avuto tra 2017 e 2018, ma l’argomento resta di enorme interesse e attualità per tutta una serie di motivi che vedono il progresso scientifico e culturale scontrarsi con un quadro giuridico e un’opinione pubblica che spesso tendono al contorto e all’obsoleto – in stile tipicamente italiano….”

Perché la diffusione di tali punti vendita?

Per i più distratti, ricordiamo che in Italia tutto è (ri)cominciato con una legge chiarificatrice legata alla produzione della canapa industriale (quella senza principio psicoattivo, con il THC sotto lo 0.6% per intenderci): approvata a fine 2016 e accolta con giubilo tanto da realtà importanti sul nostro territorio come Coldiretti, quanto da piccoli produttori della pianta in ambito agroalimentare (e non solo) che potremmo considerare dei veri e propri virtuosi esponenti del “Made in Italy”.

Questo fenomeno pone una questione di carattere squisitamente culturale – che oggi è anche politica – tendente ad ingenerare non solo confusione ma anche una ingiustificata campagna di demonizzazione, tutta italiana.

Grazie alla mia personale esperienza nel settore, non solo come produttore ma anche in qualità di attivista nell’associazione, spero di riuscire a offrire una chiara lettura delle questioni relative all’attuale mercato dei fiori di Canapa Sativa L. e mettere in evidenza il valore di un mercato in crescita e ricco di potenzialità, avvalendomi dei chiarimenti espressi in una recente sentenza della Corte di Cassazione.

La confusione insorge quando si mescolano due fattispecie distinte, ciascuna disciplinata da leggi specifiche: la legge 242/2016 la quale reca “norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa” e la legge 309/90, che è il “testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”.

A dirimere inequivocabilmente la questione è stata la sentenza n° 2660/2018 della quarta sezione di cassazione, pubblicata sul quotidianogiuridico.it :“La cassazione ci ripensa è illegittimo il sequestro della cannabis light”, la quale recita testualmente:

“ …. la questione da porsi non è se il commercio della cannabis proveniente dalle coltivazioni lecite esuli dalla disciplina delle norme incriminatrici (DPR n° 309/1990)  ….ma se questa disciplina possa riguardare la commercializzazione di prodotti dei quali è riconosciuta la liceità.

Infatti nella sentenza i giudici rilevano che la cannabis light non è una droga, è un prodotto lecito e di conseguenza deve poter circolare liberamente.

“….La posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla legge n. 242 del 2016 è quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito.

Questo comporta che la percentuale dello 0,6% di THC costituisce il limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti secondo un significato che sia giuridicamente rilevante per il D.P.R. n° 309/1990…”
“….Dalla piena legittimità dell’uso della cannabis proveniente dalle coltivazioni lecite deriva che il suo consumo non costituisce illecito amministrativo ex art. 75….”

Alla luce delle considerazioni espresse nella sentenza, la preoccupazione manifestata dall’On. Politi, riportata dagli organi di stampa e, in particolare, nell’articolo citato “…..Nostra priorità tutelare la salute pubblica, la Lega dichiara guerra alla “cannabis light…” ”….Già, perché il facile business…..sconta un vuoto normativo di fondo”: risulta assolutamente priva di fondamento oltre che fuorviante.

 Allarmato da questa “dichiarazione di guerra” e allo scopo di evitare la confusione ingenerata da una certa “politica del sospetto”, vorrei argomentare sui diversi punti emersi dalle dichiarazioni dell’On. Politi e riportati nell’articolo citato, di cui si riporta un significativo estratto:

“Ho firmato una proposta di Deliberazione affinché venga osteggiata l’apertura dei nuovi punti vendita della cannabis light, prevedendo una distanza minima di almeno 500 metri da punti sensibili del mondo giovanile e dell’infanzia. Ci stiamo impegnando affinché le periferie della Capitale vengano liberate dalla morsa degli spacciatori, investendo in attività sociali e tutelando i cittadini con maggiori presidi di sicurezza”.

Bisogna che sia chiaro che la cannabis light non è una droga, e non ha nulla a che fare con la “liberazione dalla morsa degli spacciatori” se non per il fatto che, al contrario, possa essere considerata un blando, lecito succedaneo, e di conseguenza costituire un efficace deterrente al consumo di cannabis, attualmente fiorente nel mercato illegale.

Il fatto è che sia noi produttori di cannabis light che l’On. Politi ci proponiamo lo stesso obiettivo che è quello di tutelare la salute pubblica! Anche se, evidentemente, con un approccio totalmente diverso.

I produttori che operano in questo settore hanno deciso correttamente, fin dal dicembre 2017, di non vendere i propri prodotti ai minori di 18 anni, esercitando la facoltà di richiedere al cliente il documento a dimostrazione della maggiore età, ed impegnandosi ad effettuare, a proprie spese, decine di costosissime analisi di laboratorio per testare il prodotto prima della sua commercializzazione.

Non a caso, tutti gli associati a “Canapa Sativa Italia” si impegnano a garantire non solo un prodotto a norma di legge, ma anche privo di pesticidi, agenti patogeni, sostanze chimiche, un prodotto regolarmente tracciato e certificato, confezionato secondo normative alimentari e quindi salubre, tale da ricevere l’apprezzamento dai consumatori.

Avendo acquisito una mia personale esperienza sul campo, posso testimoniare che l’attività del coltivatore di fiori viene condotta con scrupolosa attenzione al fine di ottenere prodotti della massima qualità e a norma di legge, impegnandosi in un’attività fatta di sacrifici, rinunce e sforzi continui. Altro che business facile!

Per realizzare questi obbiettivi l’associazione è costantemente impegnata ad offrire una corretta informazione sull’argomento ed in particolare sulla coltivazione delle infiorescenze, fattore trainante e strategico per la promozione di tutta la filiera, capace di innescare una vera e propria rivoluzione ecologica nel nostro paese, come dimostra la fioritura di 7000 nuove aziende del settore negli ultimi due anni.

Non dimentichiamoci che, nella prima metà del Novecento, l’Italia, proprio per una serie di condizioni ambientali favorevoli, era il primo produttore mondiale di questa pianta dalle mille proprietà!

Se riusciamo ad evitare la confusione ingenerata da inutili allarmismi, grazie alla diffusione capillare di queste produzioni si potranno presto reperire, a costi accettabili, i co-prodotti del fiore di canapa quali, a titolo di esempio, la biomassa da produzione energetica, il seme alimentare iperproteico con particolari proprietà e poi la fibra bio-plastica, il materiale edile nonché tessuti di alta qualità, tutte orientate alla promozione di un nuovo mercato basato sull’economia circolare.

Entrando nel merito della questione, riportiamo un estratto dell’articolo pubblicato su “romatoday.it” ne quale si afferma testualmente:

”….Già, perché il facile business che prende piede ormai da un paio d’anni, sconta un vuoto normativo di fondo”:

la legge 242/2016 che regolamenta la vendita di prodotti di canapa light consente la coltivazione della sostanza con scarso principio attivo (Thc fino a 0.6), il commercio (con Thc fino a 0.2), ma vieta anche l’utilizzo “a scopo ricreativo”. Tradotto: le infiorescenze, sulla carta, non si potrebbero fumare. La norma limita l’uso al solo “scopo ornamentale”. Un punto debole evidenziato da chi guarda con sospetto al mercato della droga “legale”, puntando a limitare il più possibile l’espansione……”.

“….E ancora, sul fronte legale, cita il “predominante orientamento giurisprudenziale” che circoscrive la “liceità della cannabis legale alla sola coltivazione…”

In merito a tali affermazioni ci sembra doveroso riportare in risposta le parole dei giudici della suprema corte:

“….Risulta del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa….” ; “…il riferimento alla tipologia di uso non comporta che siano di per sé vietati altri usi non menzionati.”
“….Peraltro, deve registrarsi che la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole n.70  ha ricondotto le infiorescenze alla categoria del florovivaismo così considerando lecito il loro commercio.”

“…L’ordinamento considera le norme incriminatrici come (tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di azione delle persone per cui eventuali ridimensionamenti delle loro portate normative non costituiscono eccezioni (norme eccezionali non estensibili analogicamente per il divieto posto dall’art. 14 preleggi) ma fisiologiche riespansioni (ben estensibili analogicamente) delle libertà individuali….”

In altre parole se la disciplina sugli stupefacenti è esclusa dalle fattispecie regolate dalla L. 242/2016, la quale reca “norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa”,  c’è una fisiologica riespansione della libertà individuale per quanto riguarda l’uso e la libera circolazione di questi prodotti cosiddetti “light” che devono considerarsi beni leciti.

“…..Ne deriva che, per la questione in esame, vale il principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere (agere licere) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (facultas agendo)….”

“….Dovranno, pertanto, ordinariamente provarsi le condizioni e i presupposti per la sussistenza del reato, compreso il superamento della soglia drogante e, ovviamente, la consapevolezza del consumatore: un reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 può configurarsi solo se si dimostra con certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, comunque oggetto di cessione, è di entità tale da potere concretamente produrre un effetto drogante….”

Secondo la cassazione l’uso di cannabis light non costituisce illecito. Al contrario, incalza l’articolo su Romatoday.it:

“….C’è un’emergenza grandissima legata alla dipendenza da sostanze stupefacenti e tutti gli studi dimostrano che il consumo delle cosiddette droghe leggere rappresenta spesso un viatico per il consumo di quelle pesanti….”

le seguenti affermazioni possono generare un pericoloso il frainteso:

Deve essere ben chiaro che la cannabis “light” è totalmente priva del “sedativo” THC e non può essere considerata una droga, né tantomeno un farmaco, perché non possiede effetti né di tipo “drogante” né “medico”. Pertanto è necessario non generare fraintesi

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img