spot_img

Ultimi articoli

― Advertisement ―

spot_img

Coltivare cannabis in casa è reato? Ecco cosa dice la Cassazione

Ormai è storia nota quella dell’impossibilità per il nostro Paese di parlare di cannabis in modo sereno, senza perdere il lume della ragione perché...
HomeCannabisRevoca della patente a seguito di condanna per spaccio.

Revoca della patente a seguito di condanna per spaccio.

Revoca della patente a seguito di condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio: profili strategici condivisi

Il Sig. N.S., a seguito di accordo con il P.M., patteggia per il reato di cui all’art. 73, commi 1-bis e 4, Legge Stupefacenti, ossia per avere lo stesso detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana, infliggendo la pena di un anno e mezzo di reclusione e concedendo la sospensione condizionale della pena.

Dopo due anni, il Sig. N.S. riceve la notifica di un provvedimento del Prefetto, con il quale viene disposta la revoca della patente di guida in ragione della perdita dei “requisiti morali” richiesti dall’art. 120 Codice della Strada per il conseguimento e per il mantenimento della stessa.

Tale provvedimento prefettizio spaventa il Sig. N.S. in quanto, dopo la condanna, ha intrapreso un positivo percorso di reinserimento sociale, in particolare mediante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa presso un ufficio postale: la sospensione della patente, quindi, può precludergli l’utilizzo di autoveicoli o motocicli e quindi, pregiudicare irrimediabilmente il suo impiego, dal momento che l’adempimento delle sue mansioni prevede continui spostamenti su ciclomotore.

Consiglio pratico: il provvedimento deve essere impugnato dinanzi al tribunale civile al fine di ottenere un provvedimento cautelare di urgenza che, di fatto, disapplichi la revoca della patente disposta dal Prefetto.

Revoca della patente in seguito a condanna per spaccioQuanto al fumus boni iuris (ossia alla fondatezza del ricorso), il ricorrente deve addurre l’illegittimità del provvedimento prefettizio sotto diversi profili: innanzitutto, dopo aver evidenziato la natura “sostanzialmente penale” – ai sensi dell’art. 7 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della rilevante e consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo – della revoca della patente ai sensi dell’art. 120 Codice della Strada, è opportuno sottolineare come l’irragionevolezza della norma in questione si pone con particolare riferimento al disposto dell’art. 85 Legge Stupefacenti.

Tale norma, infatti, prevede la possibilità per il giudice penale di applicare, in caso di condanna per uno dei reati in materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente fino a tre anni. In effetti, è il caso di ricordare che mentre il “ritiro” della patente ha carattere temporaneo e comporta la restituzione del titolo di circolazione una volta che siano state adempiute determinate prescrizioni (cfr. art. 216 Codice della Strada) ovvero sia trascorso un determinato periodo di tempo (cfr. art. 85 Legge Stupefacenti), la “revoca” della patente disposta dal Prefetto comporta, invece, la definitiva perdita del titolo di circolazione, obbligando dunque il soggetto – una volta che sia trascorso un certo periodo di tempo ovvero che siano stati riottenuti i requisiti di idoneità richiesti – a conseguire una nuova patente di guida (cfr. art. 219 Codice della Strada).

Inoltre, l’illegittimità del provvedimento deve essere dedotta dall’automatismo applicativo della revoca, la quale prescinde da una sia pur minima valutazione delle circostanze del caso concreto; nonché dalla notevole distanza temporale del provvedimento prefettizio rispetto alla sentenza di “patteggiamento”, non rispondendo più la suddetta revoca ad alcuna finalità punitiva, preventiva o tanto meno rieducativa.

Con riferimento al periculum in mora (ossia al pregiudizio in concreto subito dal cittadino), il ricorrente può sostenere che l’illegittimo provvedimento del Prefetto comporti un immediato ed irreparabile pregiudizio per il diritto di circolazione tutelato dall’art. 16 Costituzione.

In particolare, appare irragionevole la previsione di una revoca del titolo di circolazione stradale, disposta in maniera automatica dall’autorità amministrativa, quale necessaria conseguenza della condanna per i reati afferenti alla Legge Stupefacenti, laddove la medesima Legge prevede, all’art. 85, che sia il giudice penale a valutare se applicare, o meno, la pena accessoria del ritiro della patente. Tale pena accessoria, peraltro, oltre ad essere meno grave e a carattere discrezionale, richiede una puntuale motivazione del giudice che decide di applicarla, il quale dovrà ritenerla particolarmente adeguata in tutti i casi in cui sia prevedibile una “specifica efficacia disincentivante”.

Né si può seriamente sostenere che l’art. 120 Codice della Strada sia stato introdotto per il diverso fine di tutelare la circolazione stradale rispetto alle condotte di soggetti che, condannati per reati in materia di droga, potrebbero risultare pericolosi alla guida di autoveicoli: in effetti, per un verso non tutti i soggetti condannati per detenzione illecita di sostanza stupefacente sono anche tossicodipendenti (e dunque pericolosi per la circolazione stradale); e, per altro verso, la frequente tardività dei provvedimenti prefettizi rispetto alla condanna penale vanifica, di fatto, qualsivoglia finalità preventiva.

Pertanto, appare irragionevole che, nel caso in cui il giudice penale abbia deciso di non applicare la pena accessoria della sospensione della patente, intervenga comunque la revoca della patente da parte del Prefetto. Così come risulta irragionevole la sovrapposizione di sanzioni che si verifica quando il giudice penale abbia già applicato la pena accessoria del ritiro della patente.

Articolo a cura di Tutela Legale Stupefacenti

Pubblicato originalmente in BeLeaf 6, novembre 2017

Altri articoli dal nostro Legal Point

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img