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Oli ed estratti di Cbd? Cosa dice (davvero) la legge

Oli ed estratti a base di CBD ottenuti dalla Cannabis Sativa L. Qualifica giuridica, produzione e commercializzazione.

  1. Qualifica giuridica

Il CBD è un cannabinoide presente in grande quantità nelle piante di Cannabis Sativa. Tale sostanza, mancando di capacità psicoattiva, non è stata inserita nelle tabelle delle sostanze stupefacenti vietate dal d.P.R 309/90 (Testo Unico sulla droga).

Ad oggi, quindi, le condotte di produzione e di vendita di prodotti a base di Cannabidiolo (CBD) sono da ritenersi lecite a patto di rispettare le prescrizioni di legge che analizzeremo di seguito.

Gli estratti e gli oli a base di CBD ottenuti dalla Cannabis Sativa L. di cui alla L.242/2016, alla luce del combinato disposto della normativa di settore, rientrano certamente all’interno della categoria dei prodotti alimentari.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di presentazione e della composizione qualitativa dei prodotti, riteniamo che possano – senza alcuna forzatura interpretativa – rientrare anche nell’alveo degli integratori alimentari.

Definizione integratore alimentare?

In via preliminare, giova rilevare come la definizione di integratore alimentare sia desumibile dalla Direttiva 2002/46/CE, la quale definisce gli integratori “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Quali sostanze vegetali sono ammesse per la produzione degli integratori alimentari?

Inoltre, sempre sul punto, l’art. 2 del D.M. 10.08.2018 disciplina l’impiego delle sostanze vegetali ammesse per la produzione degli integratori.

Ebbene, per il caso che ci occupa, la Cannabis Sativa L. è indicata proprio nell’allegato n. 1 (p. 8) del citato Decreto Ministeriale.

Di seguito il testo della norma:

Art 2. D.M 10/08/2018 1. Negli integratori alimentari è ammesso l’impiego delle sostanze e dei preparati vegetali elencati nell’allegato 1 al presente decreto, nei termini previsti dall’allegato medesimo.

Si riporta l’estratto dell’Allegato 1: In breve, i prodotti alimentari che rispettino i requisiti della Direttiva e che siano ottenuti dalle sostanze vegetali di cui all’allegato 1 del D.M., potranno essere prodotti e commercializzati come integratori alimentari a patto di rispettare gli adempimenti autorizzativi e notificatori di seguito esposti.

  1. Produzione e confezionamento degli integratori alimentari

Liceità della produzione di estratti o oli al CBD?

Per il prodotto, così qualificato, la legge prevede un regime autorizzativo posto a carico di colui che intende intraprendere l’attività di produzione/confezionamento di integratori alimentari.

Ai sensi dell’art 6, comma 3, lettera a) del Regolamento CE 852/2004, gli stabilimenti nazionali adibiti alla produzione e/o al confezionamento di integratori alimentari devono essere preventivamente autorizzati.

Tale istanza è rivolta tramite l’ASL al Ministero della Salute, il quale, oltre ad autorizzare lo stabilimento, potrà disporre verifiche ispettive per accertare, durante il periodo di attività, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

L’autorizzazione in forma di riconoscimento per la produzione/confezionamento di integratori alimentari viene rilasciata una volta accertata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, nonché dal D.M. 23 febbraio 2006 in tema di “Requisiti tecnici e criteri generali per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari”.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, in un arco di tempo che non dovrebbe superare i centoventi giorni, gli stabilimenti potranno iniziare la produzione ed il confezionamento degli integratori alimentari, anche per conto di terzi.

Commercializzazione e notifica degli integratori alimentari?

Tutto ciò, giova ribadire, riguarda la produzione ed il confezionamento, posto che dall’autorizzazione di cui sopra non discende automaticamente la liceità della commercializzazione degli integratori.

Per tale attività, infatti, è necessario l’espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 169/2004 il cui onere ricade su colui che intende commercializzare il prodotto.

Il soggetto che commercializza il prodotto si qualifica come Operatore del Settore Alimentare (OSA), ed assume la posizione di responsabile sia in sede civile che penale per eventuali fatti illeciti derivanti dall’immissione in commercio del prodotto.

L’immissione in commercio di qualsiasi integratore alimentare, da parte di un Operatore del Settore Alimentare è subordinata alla procedura di notifica elettronica al Ministero, che ne valuta la conformità in relazione alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. La notifica elettronica va effettuata singolarmente per ogni integratore alimentare e, in caso di rilievi sollevati dal Ministero, l’OSA viene informato per iscritto.

Qualora l’operatore del settore alimentare intenda immettere in commercio un integratore prodotto in Italia può – nelle more della procedura ritualmente avviata – comunque farlo dal giorno stesso della notifica: solamente in caso di espresso divieto ministeriale, infatti, verrà inibita la commercializzazione del prodotto.

Gli integratori per i quali la procedura di registrazione si conclude positivamente vengono inseriti in un Registro pubblico in cui sono identificati anche con uno specifico codice numerico di autorizzazione.

A cura di avv. Claudio Miglio e avv. Lorenzo Simonetti – Tutela legale stupefacenti – www.tutelalegalestupefacenti.it

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