Linee guida giuridiche sulla comunicazione in materia di cannabis – Prima parte
Sottoponiamo alla vostra attenzione alcuni quesiti sulla comunicazione in materia di cannabis a cui possono seguire delle conseguenze giuridiche anche di rilevante portata.
- Vi possono essere rischi connessi per la pubblicitร su riviste cartacee/on line che fanno espresso riferimento alla cannabis mediante testi ed immagini?
- In caso affermativo, quali sono le contestazioni a cui dovrebbe rispondere unโazienda di settore?
- Eโ possibile impiantare in Italia un laboratorio di analisi di cannabinoidi, terpeni et similia?
Comunicazione in materia di Cannabis
1. Introduzione
In via preliminare, รจ opportuno precisare che ogni tipo di inserzione pubblicitaria avente per oggetto prodotti droganti รจ oggetto di divieto. Infatti, lโordinamento giuridico italiano, nellโambito della lotta alla droga, colpisce, con una forte anticipazione della tutela penale, ogni forma di propaganda degli stupefacenti ed ogni condotta di stimolo alla creazione, diffusione o al consumo degli stessi.
Questo principio, peraltro, trova fondamento sovranazionale nellโart. 10, comma 2, della Convenzione di Vienna del 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge del 25 marzo 1981, n. 385, ai sensi della quale: โCiascuna parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirร le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblicoโ.
Ciรฒ premesso, il problema della pubblicitร di prodotti destinati al consumo di droga dipende dal tipo di oggetto messo in vendita e dalle modalitร di comunicazione utilizzate per la promozione della vendita.
2. La comunicazione in materia di cannabis e le fattispecie penali applicabili
Occorre fare un breve riferimento alle due fattispecie sanzionatorie contemplate dal cosiddetto Testo Unico Stupefacenti (T.U.S.), ossia dal d.P.R. 309/1990, nelle quali si puรฒ incorrere in caso di comunicazione in materia di cannabis: conoscendone il contenuto รจ possibile prevenire unโeventuale contestazione.
La prima, prevista nellโart. 82 T.U.S., consiste in una fattispecie criminosa; la seconda, invece, contenuta nellโart. 84 T.U.S., commina una sanzione amministrativa.
2.1 Art. 82 d.P.R. 309/1990 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore): โ1. Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivitร di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo, รจ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 1.032,00 a Euro 5.164,00 2. La pena รจ aumentata se il fatto รจ commesso nei confronti di persone di etร minore ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunitร giovanili o di caserme. La pena รจ altresรฌ aumentata se il fatto รจ commesso all’interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari. 3. La pena รจ raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodiaโ.
Le condotte indicate nella norma possono cosรฌ distinguersi:
– induzione allโuso di stupefacenti: presuppone un rapporto diretto ed immediato tra persuasore ed indotto allโuso di stupefacenti. Come esempio si pensi a chi, durante una pubblica riunione, invogli le persone a far uso di sostanze stupefacenti ed elogi le proprietร di queste ultime tanto da ingenerare nel pubblico una voglia concreta di consumare stupefacente;
– proselitismo allโuso di stupefacenti: consiste nel convincimento allโuso di stupefacenti orientato da ragioni ideologiche. Questa attivitร fa riferimento in particolare allโesaltazione delle proprietร psicotrope delle sostanze stupefacenti: si pensi ad una persona che, dal vivo o per mezzo di apparati di comunicazione, ponga in essere un elogio in favore delle sostanze stupefacenti;
– istigazione allโuso di stupefacenti: si realizza per mezzo dellโincitamento realizzato pubblicamente ossia, ai sensi dellโart. 266 comma 4 lett. a) c.p., anche tramite stampa o con altro mezzo di propaganda tra i quali rientra anche la pubblicazione sul web o su riviste specializzate.
Con riferimento allโistigazione, la giurisprudenza italiana รจ ferma nel ritenere che si avrร un fatto di istigazione in tutti i casi nei quali il contesto in cui si realizza la condotta dellโistigatore e le espressioni utilizzate per descrivere lo stupefacente da consumare (ovvero quello ricavabile dalla coltivazione dei semi) siano idonee a conseguire lโeffetto โdi indurre i destinatari delle esortazioni allโuso di dette sostanze, anche se in concreto lโuso non si verifichiโ (cosรฌ Cass. Pen., Sez. Unite, 7 dicembre 2012, 47604).
Dunque, ai fini della configurabilitร del reato di istigazione allโuso di sostanze stupefacenti รจ necessario che lโagente, per il contesto in cui operi e per il contenuto delle sue esortazioni mostri lโintento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di fatto si adoperi per mezzo di manifestazioni verbali, con scritti, ovvero anche con il ricorso a un linguaggio โsimbolicoโ affinchรฉ lโuso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato (sul punto, cfr. Cass., Pen., Sez. III, 05.03.2001, n. 16041).
โฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆ.
Lโistigazione allโuso di sostanze stupefacenti โ punito come detto dallโart. 82 T.U.S. โ deve essere distinta dallโistigazione a coltivare sostanza stupefacente.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che non รจ possibile equiparare la nozione di stupefacente a quella di pianta dalla quale, con determinati procedimenti chimici neppure menzionati nella pubblicitร , รจ ricavabile una sostanza drogante che, allo stato naturale, รจ compresa nelle tabelle. Ricomprendere il termine โpiantaโ nellโespressione โsostanza stupefacenteโ significherebbe, infatti, procedere ad unโinterpretazione analogica del vocabolo, non consentita nella materia penale.
Ecco il motivo per cui lโistigazione a coltivare sostanza stupefacente integra il reato di โistigazione a delinquereโ previsto dallโart. 414 c.p.
ร tale, ad esempio, la pubblicitร rivolta in via diretta o indiretta a promuovere la coltivazione di sostanza stupefacente mediante consigli pratici, ovvero la predisposizione di link con lโindicazione di โLibri & Manualiโ dove รจ possibile consultare e leggere numerose pubblicazioni (ad es. โIl Canapaio Indoorโ, โIl Canapaio Outdoorโ, โManuale del Coltivatoreโ, โEffetti del THCโ, โManuale del rollatoreโ, ecc.).
Se, dunque, si vogliono pubblicizzare prodotti fertilizzanti โ che di per sรฉ, certamente, non possono essere considerati illeciti โ occorre star attenti a non โistigareโ alla coltivazione, fornendo, ad esempio, consigli sulle modalitร coltivative per una miglior resa della pianta.
In conclusione, una pubblicitร del prodotto fertilizzante che non abbia alcun riferimento al processo di coltivazione della pianta della cannabis non costituisce reato ai sensi dellโart. 414 c.p.
2.2 Art. 84 d.P.R. 309/1990 (Divieto della propaganda pubblicitaria):
โLa propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti anche se รจ effettuata in modo indiretto รจ vietata. Il contravventore รจ punito con una sanzione amministrativa da Euro 5.164 a Euro 25.822,00 sempre che non ricorra lโipotesi di cui allโart. 82โ.
Questa seconda fattispecie, anche se prevede soltanto una sanzione amministrativa, รจ la piรน insidiosa.
A differenza dellโistigazione, la norma sanziona la semplice โpropaganda pubblicitariaโ, dovendosi intendere per essa la diffusione e divulgazione, anche in modo indiretto, di sostanza stupefacente in maniera neutra ed asettica.
ร chiaro, infatti, che se non fosse โneutra ed asetticaโ, la propaganda diverrebbe istigazione, con applicazione dunque del reato previsto dallโart. 82 T.U.S.
In altre parole, risponde della sanzione amministrativa chi propaganda simili sostanze o preparazioni senza indurre i destinatari della propaganda allโacquisto e allโuso del prodotto stesso.
Differentemente, per lโintegrazione del reato ai sensi dellโart. 82 sarebbe necessario โqualcosa di piรนโ ovvero porre in essere tutte quelle attivitร di coinvolgimento attivo dellโuditorio per esortarli al consumo.
Pertanto, al fine di non incorrere neppure nella sanzione amministrativa in rassegna, รจ necessario che i messaggi pubblicitari dei prodotti fertilizzanti non vengano associati โ anche in modo indiretto โ ad una destinazione vietata, come la coltivazione di marijuana.
Torna utile richiamare quella giurisprudenza che si รจ giร pronunciata per la vendita di semi, secondo la quale, la mera offerta in vendita di semi dalla cui pianta sono ricavabili sostanze stupefacenti di per sรฉ non รจ vietata configurandosi come atto preparatorio non punibile perchรฉ non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, per la considerazione che non รจ dato dedurre la effettiva destinazione dei semi.
Come a dire che il seme puรฒ avere diverse destinazioni, e se la destinazione illecita non viene ricollegata direttamente, o anche solo per simboli o immagini, allora la loro vendita non costituisce attivitร vietata.
In conclusione, possiamo affermare come i fertilizzanti, la terra e tutti gli altri prodotti normalmente pubblicizzati non rientrano nella nozione di โsostanzeโ e โpreparazioniโ indicate nellโart. 84. Ciรฒ considerato, vi suggeriamo di non inserire riferimenti alla parola โcannabisโ ovvero a qualsivoglia altra parola e/o simbolo che possa โ anche indirettamente โ ricondurre la pubblicitร al mondo del consumo ovvero della coltivazione di cannabis.
Articolo a cura diย Tutela Legale Stupefacenti
Pubblicato originalmente in BeLeaf 7, gennaio 2018
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