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Revoca della patente a seguito di condanna per spaccio.

Revoca della patente a seguito di condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio: profili strategici condivisi

Il Sig. N.S., a seguito di accordo con il P.M., patteggia per il reato di cui allโ€™art. 73, commi 1-bis e 4, Legge Stupefacenti, ossia per avere lo stesso detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana, infliggendo la pena di un anno e mezzo di reclusione e concedendo la sospensione condizionale della pena.

Dopo due anni, il Sig. N.S. riceve la notifica di un provvedimento del Prefetto, con il quale viene disposta la revoca della patente di guida in ragione della perdita dei โ€œrequisiti moraliโ€ richiesti dallโ€™art. 120 Codice della Strada per il conseguimento e per il mantenimento della stessa.

Tale provvedimento prefettizio spaventa il Sig. N.S. in quanto, dopo la condanna, ha intrapreso un positivo percorso di reinserimento sociale, in particolare mediante lo svolgimento di una regolare attivitร  lavorativa presso un ufficio postale: la sospensione della patente, quindi, puรฒ precludergli lโ€™utilizzo di autoveicoli o motocicli e quindi, pregiudicare irrimediabilmente il suo impiego, dal momento che lโ€™adempimento delle sue mansioni prevede continui spostamenti su ciclomotore.

Consiglio pratico: il provvedimento deve essere impugnato dinanzi al tribunale civile al fine di ottenere un provvedimento cautelare di urgenza che, di fatto, disapplichi la revoca della patente disposta dal Prefetto.

Revoca della patente in seguito a condanna per spaccioQuanto al fumus boni iuris (ossia alla fondatezza del ricorso), il ricorrente deve addurre lโ€™illegittimitร  del provvedimento prefettizio sotto diversi profili: innanzitutto, dopo aver evidenziato la natura โ€œsostanzialmente penaleโ€ โ€“ ai sensi dellโ€™art. 7 Corte Europea dei Diritti dellโ€™Uomo e della rilevante e consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo โ€“ della revoca della patente ai sensi dellโ€™art. 120 Codice della Strada, รจ opportuno sottolineare come lโ€™irragionevolezza della norma in questione si pone con particolare riferimento al disposto dellโ€™art. 85 Legge Stupefacenti.

Tale norma, infatti, prevede la possibilitร  per il giudice penale di applicare, in caso di condanna per uno dei reati in materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente fino a tre anni. In effetti, รจ il caso di ricordare che mentre il โ€œritiroโ€ della patente ha carattere temporaneo e comporta la restituzione del titolo di circolazione una volta che siano state adempiute determinate prescrizioni (cfr. art. 216 Codice della Strada) ovvero sia trascorso un determinato periodo di tempo (cfr. art. 85 Legge Stupefacenti), la โ€œrevocaโ€ della patente disposta dal Prefetto comporta, invece, la definitiva perdita del titolo di circolazione, obbligando dunque il soggetto โ€“ una volta che sia trascorso un certo periodo di tempo ovvero che siano stati riottenuti i requisiti di idoneitร  richiesti โ€“ a conseguire una nuova patente di guida (cfr. art. 219 Codice della Strada).

Inoltre, lโ€™illegittimitร  del provvedimento deve essere dedotta dallโ€™automatismo applicativo della revoca, la quale prescinde da una sia pur minima valutazione delle circostanze del caso concreto; nonchรฉ dalla notevole distanza temporale del provvedimento prefettizio rispetto alla sentenza di โ€œpatteggiamentoโ€, non rispondendo piรน la suddetta revoca ad alcuna finalitร  punitiva, preventiva o tanto meno rieducativa.

Con riferimento al periculum in mora (ossia al pregiudizio in concreto subito dal cittadino), il ricorrente puรฒ sostenere che lโ€™illegittimo provvedimento del Prefetto comporti un immediato ed irreparabile pregiudizio per il diritto di circolazione tutelato dallโ€™art. 16 Costituzione.

In particolare, appare irragionevole la previsione di una revoca del titolo di circolazione stradale, disposta in maniera automatica dallโ€™autoritร  amministrativa, quale necessaria conseguenza della condanna per i reati afferenti alla Legge Stupefacenti, laddove la medesima Legge prevede, allโ€™art. 85, che sia il giudice penale a valutare se applicare, o meno, la pena accessoria del ritiro della patente. Tale pena accessoria, peraltro, oltre ad essere meno grave e a carattere discrezionale, richiede una puntuale motivazione del giudice che decide di applicarla, il quale dovrร  ritenerla particolarmente adeguata in tutti i casi in cui sia prevedibile una โ€œspecifica efficacia disincentivanteโ€.

Nรฉ si puรฒ seriamente sostenere che lโ€™art. 120 Codice della Strada sia stato introdotto per il diverso fine di tutelare la circolazione stradale rispetto alle condotte di soggetti che, condannati per reati in materia di droga, potrebbero risultare pericolosi alla guida di autoveicoli: in effetti, per un verso non tutti i soggetti condannati per detenzione illecita di sostanza stupefacente sono anche tossicodipendenti (e dunque pericolosi per la circolazione stradale); e, per altro verso, la frequente tardivitร  dei provvedimenti prefettizi rispetto alla condanna penale vanifica, di fatto, qualsivoglia finalitร  preventiva.

Pertanto, appare irragionevole che, nel caso in cui il giudice penale abbia deciso di non applicare la pena accessoria della sospensione della patente, intervenga comunque la revoca della patente da parte del Prefetto. Cosรฌ come risulta irragionevole la sovrapposizione di sanzioni che si verifica quando il giudice penale abbia giร  applicato la pena accessoria del ritiro della patente.

Articolo a cura diย Tutela Legale Stupefacenti

Pubblicato originalmente in BeLeaf 6, novembre 2017

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