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HomeCannabis"Il caos rimane", le motivazioni della Cassazione commentate dall’Avv. Capozzoli

“Il caos rimane”, le motivazioni della Cassazione commentate dall’Avv. Capozzoli

Ci si attendeva chiarezza sulla “efficacia drogante” citata nel dispositivo del 30 maggio ma ciò non è avvenuto. E a una prima lettura la Cassazione sembra rimandare la questione alla letteratura scientifica, che sembra ormai l’unica realtà a poter definire quale sia la soglia cosiddetta drogante. Da una parte la sentenza sembra voler esortare la scienza alla definizione di efficacia drogante, dall’altra è come se chiedesse al legislatore di intervenire per mettere ordine nel settore.

Ne abbiamo parlato con l’avvocato cassazionista Nicola Capozzoli, che ci ha chiarito le idee con un primo commento a caldo. 

La decisione della Cassazione, ci spiega Capozzoli, sviluppa un tema nuovo, ovvero che non sarà sufficiente accertare la quantità di principio attivo, ma bisognerà accertare la reale efficacia drogante, in virtù del “principio di concreta offensività”. È una parte che viene condensata nelle pagine 16-17 della sentenza.

Con questo passaggio, quindi, la Cassazione sposta l’asse del ragionamento su un tema tecnico.

“Il problema è tutto di carattere scientifico – mette in evidenza Capozzoli – se la letteratura scientifica decidesse di determinare quando una sostanza diventa psicoattiva, allora verrebbe finalmente individuato un parametro da rispettare per non commettere alcun reato”.

Il comma 3 del punto 6, ci fa notare poi l’avvocato, sembra però voler chiudere la porta alla commercializzazione della cannabis sativa L. o dei suoi derivati (diversi da quelli elencati nella legge del 2016) senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc.

“Qui la Cassazione – sottolinea l’avvocato cassazionista – ha specificato che resine, oli, foglie e infiorescenze, non essendo comprese nella definizione di produzione agroindustriale della canapa sono vietate a prescindere del principio attivo”. E questa è la vera bomba in negativo, anche se rimane sempre il contenuto delle pagine 16-17 a dare una speranza: “Ovvero quel salvo che non abbia una concreta efficacia drogante. Perché una cosa è chiara, se una infiorescenza non ha concreta efficacia drogante non è reato venderla”.

Nel punto 7 della decisione, prosegue, si impone però al giudice un accertamento ulteriore, soprattutto in relazione alla rilevanza penale della vendita. “Quindi si chiede di verificare la reale efficacia drogante della sostanza stupefacente”.

C’è poi un ulteriore aspetto molto interessante, sottolinea Capozzoli, ovvero la valutazione che fa la Cassazione per il passato (pagina 18). In pratica “si invita il giudice a ritenere assente l’elemento soggettivo nella colpevolezza per errore scusabile”. Cosa vuol dire in sostanza? “Che le norme sono talmente ondivaghe da interpretare da non consentire al cittadino di orientarsi. In poche parole la Cassazione ci sta dicendo che tutti gli iscritti nel registro degli indagati precedenti a questa sentenza dovranno essere oggetto di una richiesta di archiviazione”.

E per chi decidesse di continuare a vendere? “Dovrebbe accettare il rischio di andare incontro ai sequestri, per poi provare se c’è una concreta efficacia drogante.

È come se la Cassazione dicesse: finora eravate di fronte a un bivio e non sapevate come comportarvi. Ora con questa sentenza siete consapevoli e se continuate a vendere andrete incontro a un rischio.

Cosa succede da domani? “I funzionari giudiziari potrebbero anche rinnovare i sequestri, ma lo farebbero sempre nella logica di dover poi determinare la concreta efficacia drogante”.

Insomma, è la sintesi di Capozzoli, queste motivazioni impongono al pubblico ministero in primis, e al giudice in secundis, di accertare un elemento che finora non era stato mai oggetto di accertamento, ovvero la concreta efficacia drogante. Che non necessariamente coincide con la concentrazione di Thc. “Tutto ruota intorno a questo aspetto. Certo è che se un tossicologo dicesse che in realtà l’unico modo per parametrare l’efficacia drogante fosse quella di valutare la quantità di Thc, la Cassazione dovrebbe poi attenersi a qual principio scientifico”.

Come si comporteranno le forze dell’ordine? “Sarebbe prudente per la polizia giudiziaria e anche per gli operatori del diritto che si individui prima il criterio con il quale poter determinare l’efficacia drogante e successivamente verificare se le infiorescenze siano oggetto di reato o meno. Prima individuo la regola e poi vedo chi la viola. Ad oggi questa regola non è codificata”.

Quindi un appello alla politica: “Per evitare arbitrarie interpretazioni, alla luce di questa sentenza sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse attestando criteri certi per individuare quando e in che misura una sostanza può assumere in concreto efficacia drogante”.

Scarica qui le motivazioni

Nicola Capozzoli è avvocato Cassazionista del Foro di Roma, specializzato in Diritto Penale Tributario, Doganale, Societario e Fallimentare, consulente di società e rivenditori attivi nel settore della Cannabis Legale e del Fumo Elettronico.

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