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HomeCannabisTesto base sulla coltivazione domestica e autoproduzione di cannabis: ecco cosa dice

Testo base sulla coltivazione domestica e autoproduzione di cannabis: ecco cosa dice

ART. 1

 

(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale).

 

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1 dell’articolo 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ยซ, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 26ยป.

 

b) all’articolo 26, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ยซnonchรฉ della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articoloยป;

 

c) all’articolo 26, dopo il comma 1 รจ inserito il seguente: ยซ1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenutoยป.

 

ART. 2

 

(Modifiche all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

 

1. All’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dopo la parola: ยซChiunque,ยป sono inserite le seguenti: ยซfatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 26ยป;

 

b) il comma 2 รจ sostituito con il seguente: ยซ2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all’articolo 14, รจ punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.ยป;

 

c) dopo il comma 2 รจ aggiunto il seguente: ยซ2-bis โ€“ La pena รจ della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro se le attivitร  illecite riguardano le sostanze o le preparazioniPag. 68indicate nella tabella II di cui all’articolo 14.ยป

 

d) al comma 3 le parole ยซLe stesse peneยป sono sostituite con le seguenti ยซLe pene previste dal comma 2 e dal comma 2-bisยป;

 

e) il comma 4 รจ sostituito con il seguente: ยซ4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, si applica la pena della reclusione da 2 a 10 anni.ยป;

 

f) i commi 5 e 5-bis sono soppressi;

 

g) il comma 5-ter รจ soppresso;

 

h) il comma 7 รจ sostituito con il seguente: ยซ7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metร  a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivitร  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autoritร  di polizia o l’autoritร  giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell’individuazione o la cattura dei concorrenti.ยป;

 

i) al comma 7-bis, le parole: ยซ,fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,ยป sono soppresse.

 

ART. 3

 

(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entitร  di sostanze stupefacenti o psicotrope)

 

1. Dopo l’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, รจ inserito il seguente:

 

ยซArt. 73-bis. โ€“ (Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entitร  di sostanze stupefacenti o psicotrope) โ€“ 1. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 73 che, per i mezzi, la modalitร  o le circostanze dell’azione ovvero per la quantitร  delle sostanze, รจ di lieve entitร , รจ punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui comma 4 dell’articolo precedente.

2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metร  a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivitร  delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autoritร  di polizia o l’autoritร  giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell’identificazione o la cattura dei concorrenti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto รจ stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione รจ stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, puรฒ applicare la pena del lavoro di pubblica utilitร  di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalitร  ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilitร . L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilitร  ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Puรฒ essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilitร , in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio,Pag. 69il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le modalitร  di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entitร  dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca รจ ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilitร  puรฒ sostituire la pena per non piรน di due volte.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore etร  o ricorra la circostanza di cui al n. 11-ter dell’articolo 61 del codice penaleยป.

 

2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, le parole ยซsalvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articoloยป sono soppresse.

 

ART. 4

 

(Modifiche all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

 

1. All’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 2 le parole ยซnon inferiore a dieciยป sono sostituite con le seguenti: ยซda 10 a 15ยป;

 

b) al comma 7, dopo la parola ยซoยป sono aggiunte le seguenti: ยซper l’identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovveroยป.

 

ART. 5

 

(Illeciti amministrativi)

 

1. All’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, alinea, le parole: ยซ, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,ยป sono soppresse;

 

b) il comma 1-bis รจ soppresso.

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