Comunicato di Canapa Sativa Italia
Il Ministero della Salute ha emanato un nuovo decreto uscito in Gazzetta il 21 agosto 2023 che classificherebbe le composizioni a base di cannabidiolo (CBD) ad uso orale nella tabella B tra gli stupefacenti inserendo di fatto anche le preparazioni non stupefacenti a base di CBD di origine naturale in tabella della 309/90.
Il Decreto del Ministero della Salute sugli estratti di CBD a uso orale
Dal 2020, quindi da oltre due anni, la nostra associazione si batte affinché che classifica il CBD come stupefacente non passi.
Infatti, nonostante il CBD non abbia effetti stupefacenti e sia stato confermato come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 il primo decreto emanato dall’allora Ministro Speranza voleva includere il CBD nella lista delle sostanze stupefacenti inserendo le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”nella legge 309/90 sezione B, tabella dei medicinali che hanno effetti stupefacenti.
Questo decreto era stato sospeso il giorno prima dell’entrata in vigore, grazie anche alla levata di scudi e alle contestazioni da parte di tutto il settore e proprio alla luce delle possibili implicazioni per il settore e delle raccomandazioni dell’OMS oltre che del quadro internazionale ed Europeo.
Oggi però con la nuova normativa uscita ieri tale sospensione viene annullata e l’entrata in vigore del decreto è programmata per il 22 settembre.
Se dovesse entrare in vigore così com’è, questo provvedimento avrà certamente un grande impatto su tutte le aziende che si occupano di produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti di canapa a base di cbd di origine naturale, perché contrariamente alle raccomandazioni dell’OMS, la vendita richiederà un rigoroso sistema di registrazione come un farmaco presso il Ministero della Saluta, una procedura assolutamente inadatta per una sostanza senza rischi come il CBD.
Il CBD e la sua natura non stupefacente
Il CBD non ha infatti proprietà stupefacenti come confermato anche molto recentemente dalla Commissione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Questa classificazione quindi non solo è priva di fondamento scientifico, ma può avere gravi ripercussioni per l’Italia sul panorama internazionale.
Distinzione tra Canapa non stupefacente e Cannabis stupefacente
La canapa differisce dalla cannabis stupefacente principalmente per la sua esigua concentrazione di THC (molecola stupefacente) rispetto alla concentrazione di CBD (molecola non stupefacente) e rispetto in generale agli altri cannabinoidi non stupefacenti.
Canapa e Cannabis negli altri paesi europei
Questa distinzione è importante anche vista l’imminente legalizzazione della cannabis ad alto tenore di THC in molte nazioni tra cui anche Stati Membri EU molto vicini come Spagna, Malta e Germania.
Vista anche l’imminenza della legalizzazione in Germania, sarebbe forse più opportuno occuparsi di cercare fin da ora un modello per normare anche in Italia la Cannabis ad alto tenore di THC, utilizzando ad esempio un modello simile a quello degli alcolici e del vino, invece di perdere tempo a cercare di inserire un prodotto non stupefacente nella tabella degli stupefacenti – facendo il contrario di ciò che raccomanda l’OMS e creando danno all’economia italiana che per l’ennesima volta resta indietro solo per favorire le richieste di farmaceutiche o grandi aziende estere.
L’estratto dalla pianta di Canapa con basso tenore di THC non può essere inserito tra i farmaci stupefacenti, per la sua stessa natura dovrebbe essere trattato come qualsiasi estratto da pianta officinale non stupefacente a uso umano, come l’estratto di melissa di elicriso.
L’Associazione CSI chiede una revisione del DM sugli estratti contenenti CBD
L’Associazione Canapa Sativa Italia insieme ad altre entità del settore, chiede una revisione del decreto: un tavolo di lavoro basato sull’evidenza scientifica sarebbe il benvenuto per affrontare la questione.
CSI rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e collaborazioni.