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Il carcere come una fabbrica

L’attività lavorativa, per le persone detenute, è tra gli elementi fondamentali del trattamento risocializzante. Dalla Costituzione alle leggi ordinarie, emerge questa indicazione: ”...al condannato...
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Il carcere come una fabbrica

L’attività lavorativa, per le persone detenute, è tra gli elementi fondamentali del trattamento risocializzante. Dalla Costituzione alle leggi ordinarie, emerge questa indicazione: ”...al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa” [art. 15 dell’ordinamento penitenziario-legge 26 luglio 1975 n. 354]. Con le stesse parole il Decreto legislativo 124/2018 del governo che, dopo aver affossato la “riforma Orlando”, ribadisce l’importanza del lavoro negli istituti penitenziari, purché non abbia un carattere afflittivo; sia remunerato in misura pari ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi vigenti; abbia garanzie assicurative, contributive e previdenziali. Il decreto conferma la possibilità per i condannati di “prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi, col lavoro di pubblica utilità che ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria”.

Queste sono le norme. La realtà ci dice che solo 18.404 persone detenute svolgono un lavoro sulle 60.002 presenze in carcere, meno di un terzo, il 31% . Sono definiti lavoranti, non lavoratori, a sottolineare la separazione tra dentro e fuori. L’82% di queste 18mila persone lavora alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, ma non percepisce un salario (il termine carcerario è mercede) intero, poiché l’orario effettivo non supera le due o tre ore giornaliere e solo per alcuni mesi l’anno, per ruotare con altri e permettere a più persone di lavorare. A conti fatti, alla fine del mese, dopo aver sottratto la quota per il mantenimento (3,62 euro al giorno, cioè 108,6 euro al mese), la mercede spettante alla persona detenuta è intorno a 200 o 300 euro mensili. I lavori negli istituti carcerari vanno dalla pulizia delle sezioni, alla distribuzione del vitto, ad alcune mansioni di segreteria e alla “manutenzione ordinaria delle carceri” (Mof).

I detenuti che lavorano per soggetti diversi dall’A.P. sono soltanto 2.480.

Fin qui le norme e i numeri della realtà. Le richieste della popolazione detenuta per  un’attività lavorativa sono pressanti. È comprensibile il loro bisogno di qualche euro per una alternativa al triste vitto carcerario, la “sbobba”, ma anche per approssimarsi alla misura alternativa, che ha come condizione inderogabile, l’impegno in un’attività lavorativa e infine per avere un punto di partenza una volta uscito dal carcere. Le richieste di lavoro delle persone detenute vanno sostenute come quelle dei settori disoccupati della società, tuttavia non possiamo evitare di notare alcune peculiarità che porta con se il lavoro in carcere. Oltre a contribuire a soddisfare i bisogni sopra elencati, il lavoro in carcere è il principale veicolo per imporre una disciplina alla persona detenuta in modo che possa tornare docile e sottomessa nelle strutture lavorative esterne.

Queste due strutture carcere e fabbrica (o luogo di lavoro), sono dunque assai vicine e intrecciate! Nella fabbrica il datore-imprenditore e il prestatore-lavoratore si accordano su un contratto (lo fanno le loro associazioni, ma il senso non cambia) che è tale perché i due contraenti per definizione debbono essere su un “piano di parità” come “soggetti liberi” ed “equivalenti”. Sappiamo quanto ciò sia distante dalla realtà: il prestatore-lavoratore deve accettare quel contratto perché ne va della sopravvivenza sua e di chi dipende da quel salario; il datore-imprenditore ha urgenza di mandare avanti la fabbrica per aumentare i profitti, non certo per sopravvivere. Comunque è questo il principio contrattualistico, cardine del diritto e delle società attuali.

La stessa logica contrattuale vige in ambito penale: nel momento del processo le due parti devono essere su un “piano di parità”, accusa e difesa devono essere “soggetti liberi” ed “equivalenti”. Anche questa è una forzatura della realtà che ci impone di equiparare le mediocri difese d’ufficio agli agguerriti e costosi studi legali. Comunque sul piano teorico il principio contrattualistico si tiene su queste astrazioni o, se volete, su finzioni della realtà.

Osserviamo ora ciò che accade subito dopo questi rituali. Firmato il contratto, il prestatore-lavoratore entra in fabbrica e perde immediatamente lo stato, presunto, di “soggetto libero” che aveva nel momento della contrattazione, diventa puro esecutore totalmente subordinato ai comandi, ai voleri e alla disciplina imposta dal datore-imprenditore che esercita, con totale discrezionalità, l’utilizzo della forza lavoro di quel lavoratore.

Qualcosa di molto simile succede alla persona processata: se condannata, l’attimo successivo alla sentenza, la vede afferrata da militari e gettata in un posto che non ha scelto, da quel momento in poi la sua autonomia è azzerata, la sua condizione è di schiavitù, di asservimento.

Talmente simili sono fabbrica e carcere da farli considerare intercambiabili, in quanto ruotano intorno alla stessa contraddizione: l’una, tra contratto di  lavoro, che si stipula tra soggetti “liberi” e rapporto di lavoro, che vede l’operaio “subordinato e alienato”; l’altra, molto simile, tra ragione contrattuale del momento processuale e necessità disciplinare della detenzione. La «fabbrica è per l’operaio come un carcere», in quanto perdita della libertà per un quantum di tempo in cambio di un salario; il «carcere per l’internato è come una fabbrica», ossia sottomissione al lavoro e alla disciplina.

Al centro c’è il corpo di una persona, corpo espropriato, corpo schiavizzato da plasmare, in fabbrica, per estrarne la maggior quantità di attività produttiva; da disciplinare, in carcere, affinché accetti il ruolo subalterno nel posto di lavoro o nella rassegnata attesa di un’occupazione.

Molti obietteranno, ma io non lavoro in fabbrica e in carcere spero di non andarci, cui segue il nostro augurio. Ma il punto è che l’intreccio disciplinare fabbrica-carcere ha ormai coinvolto tutta la popolazione, in qualsiasi attività sia impegnata. E non da oggi!

Due pilastri, il carcere e il posto di lavoro, funzionali l’uno all’altro e indissolubilmente legati dalla stessa finalità: l’ordine produttivo attuale continui e si perpetui.

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