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Condannati i commercianti di Berlino per il famigerato “effetto drogante”

Le condanne per i commercianti di fiori CBD di Berlino sono definitive, lo si legge nella sentenza di Delibera del 23 giugno 2022 – 5 StR 490/21 emanata dalla 5a divisione penale della Corte federale di giustizia con sede a Lipsia. La Corte ha respinto il ricorso dei due imputati contro la sentenza di Berlino, per cui erano stati condannati alla reclusione.

Questo caso è sintomatico di un modus operandi globale: gli Stati lasciano avviare il commercio di CBD agli imprenditori, con annesso rischio di impresa e tassazione, legalizzano l’uso medico. D’altro canto, avviano una politica di persecuzione nei confronti di consumatori e degli operatori del settore che fa pensare ad uno scenario nefasto per il prossimo futuro ove sarà possibile solo accedere alla cannabis medica con prescrizione, forse sarà legale l’autoproduzione, probabilmente si potrà coltivare solo con autorizzazione dello Stato di appartenenza.

La condanna per i commercianti di Berlino

La Corte federale di Lipsia ha confermato la sentenza di Berlino poiché la possibilità di un uso improprio dei fiori di CBD e pericoloso per la salute a fini di intossicazione, il Senato non ha riscontrato alcuna violazione del divieto costituzionale di eccesso nella punibilità del commercio degli stessi.

La condanna del Tribunale regionale di Berlino è ora definitiva: tre anni e nove mesi al primo per spaccio di ingenti quantità e dieci mesi al secondo per favoreggiamento.

Il distributore, con la complicità del secondo convenuto e di un terzo ignoto, ha acquistato 60 kg di fiori di cannabis ad alto CBD e THC<0,2% dalla Spagna tra settembre e ottobre 2019 . Ha poi venduto i fiori CBD a grossisti a scopo di lucro, che a loro volta li hanno rivenduti ai punti vendita. Dove sta quindi il problema?

Il tribunale distrettuale ha classificato i fiori CBD come narcotici ai sensi dell’allegato I della legge sugli stupefacenti (BtMG), l’equivalente del nostro Dpr 309/90, affermando che l’abuso avviene a fini inebrianti, il famoso effetto drogante. I fiori, teorizza il tribunale, riscaldati apportano un maggior rilascio di THC, che potrebbe provocare nel consumatore un’intossicazione. Questo chiarisce ai tedeschi, in via definitiva, che il THC presente nel prodotto è indicato con il totale ricavato dalla presenza di entrambe le forme acide e attive (% of THC Totale = % of THC + (% of THCA x 0,877)).

I fiori, oltretutto, in quanto narcotici, non sono soggetti alla libera circolazione delle merci tra gli stati membri UE, per cui anche l’importazione dalla Spagna non era autorizzata. La Corte ha dato quasi per scontata l’illegalità dell’acquisto, al contrario del ricorrente, sostenendo che le norme giuridiche di riferimento dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sono così chiare in merito (art. 267 TFUE) da non poter richiedere la compatibilità della sentenza con il diritto europeo.

Un caso simile: commerciato processato a Norimberga

Il processo di Norimberga, svoltosi a luglio scorso, ha visto il direttore generale di un’azienda commerciale di Berlino rispondere dell’accusa di spaccio di stupefacenti per aver portato dell’olio CBD full spectrum, quindi contenente THC, ad una fiera per anziani. L’accusa suppone inoltre che i prodotti a base di cannabinoidi possono essere assunti solo con prescrizione medica poiché assunta in grandi quantità potrebbe avere un “effetto drogante”.

Karlsruhe, 12 ottobre 2022

Ufficio stampa della Corte federale di giustizia Delibera del 23 giugno 2022 – 5 StR 490/21

Tribunale di primo grado :

LG Berlin – Sentenza del 7 luglio 2021 – (510 KL) 254 Js 38/20 (9/20)

Le normative di riferimento sono:

Allegato I al § 1 comma 1 BtMG (stupefacenti non commerciabili)

Cannabis (marijuana, piante e parti vegetali di piante appartenenti al genere Cannabis)

– tranne (…)

  1. b) se (…) il loro contenuto di tetraidrocannabinolo non supera lo 0,2 per cento e sono utilizzati (tranne che per la coltivazione) esclusivamente per scopi commerciali o scientifici che ne escludano l’uso improprio a fini inebrianti. (…)

Art. 34 TFUE Divieto di restrizioni all’importazione

Le restrizioni quantitative all’importazione e tutte le misure di effetto equivalente sono vietate tra gli Stati membri.

Art. 36 Eccezioni TFUE

(1) Le disposizioni degli articoli 34 e 35 non ostano a divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito che (…) siano giustificati per proteggere la salute e la vita umana (…).

  1. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

Articolo 267 TFUE

(1) La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia in via pregiudiziale

  1. a) sull’interpretazione dei contratti,
  2. b) sulla validità e interpretazione degli atti delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione. (…)

(3) Se una tale questione è sollevata in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale nazionale, le cui decisioni non sono più oggetto di ricorso ai sensi del diritto nazionale, tale tribunale è tenuto a deferire la questione alla Corte di giustizia.

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