Con la sentenza n. 38401/2025, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su uno dei terreni più scivolosi del diritto penale degli stupefacenti: la distinzione tra detenzione a uso personale e detenzione finalizzata allo spaccio.
Una distinzione che, come gli operatori del settore sanno bene, non di rado viene costruita dai giudici di merito su indizi labili, letti in modo automatico e spesso scollegati dal reale contesto fattuale.
Questa volta, però, la Suprema Corte – nonostante il Procuratore generale avesse concluso per l’inammissibilità del ricorso – ha ribaltato la doppia condanna inflitta nei precedenti gradi, riaffermando un principio fondamentale: spetta all’accusa dimostrare l’esistenza della finalità di spaccio, e non al cittadino provare l’uso personale.
Un’affermazione già scolpita nella giurisprudenza (Sez. 6, n. 26738/2020; Sez. 4, n. 39262/2008), ma che oggi assume un valore particolare, perché cala un freno deciso all’utilizzo distorto di indizi “ambiguamente suggestivi”.
Un impianto accusatorio costruito sulla sabbia
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva fondato la responsabilità dell’imputato su quattro elementi:
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13 grammi di cannabis, dai quali – sulla base del THC – sarebbero ricavabili 103 ipotetiche dosi;
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110 euro in contanti, ritenuti compatibili con la vendita al dettaglio;
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un bilancino di precisione;
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un involucro con tracce di sostanza.
Eppure, ricorda la Cassazione, la presenza di modiche somme di denaro e di strumenti facilmente riconducibili a un consumatore abituale non può essere trattata come prova quasi-automatica di un’attività di cessione.
Come scrivono i giudici, si tratta di “elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco”: i 13 grammi erano custoditi in una scatola dentro uno zaino, quantità e modalità coerenti con un uso personale; nessun comportamento di cessione, nessun contatto sospetto, nessuna attività illecita provata.
Il risultato è netto: il fatto non sussiste.
Nessuna prova della destinazione a terzi, nemmeno di una parte della sostanza. Una decisione in linea con l’importante precedente della Terza sezione (n. 21859/2025).
Non è un caso isolato: un cambio di rotta che si consolida
La stessa sezione della Cassazione, con la sentenza 32483/2025, aveva già richiamato i giudici di merito contro l’uso eccessivamente semplicistico del “quantitativo elevato” come prova di destinazione allo spaccio, soprattutto quando accompagnato dai “soliti” ovuli e dal bilancino.
È un segnale chiaro: non tutto ciò che sembra spaccio lo è davvero, e il diritto penale non può permettersi scorciatoie interpretative che scavalchino il principio di offensività.
Guida e stupefacenti: il GIP di Parma riapre il dibattito
Mentre la Cassazione limita le derive punitive sulla detenzione, un’altra parte della magistratura riporta equilibrio nel settore più caldo della riforma del Codice della strada, quella varata dalla legge 177/2024.
Il nuovo articolo 187 C.d.S. punisce chi guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, senza più menzionare lo stato di alterazione psico-fisica.
Una scelta che ha acceso un immediato incendio giuridico, perché punire chi ha consumato cannabis in passato, pur guidando in condizioni di perfetta lucidità, rappresenterebbe una violazione evidente dei principi di offensività, proporzionalità e tassatività.
Per questo i giudici di Pordenone, Macerata e Siena hanno rimesso la norma alla Corte costituzionale.
Il giudice di Parma sceglie una strada diversa
Con l’ordinanza del 26 settembre, il GIP di Parma – invece di sollevare questione di costituzionalità – ha scelto di dare alla norma una lettura “salvifica”:
se il comma 2-bis richiede accertamenti di secondo livello solo quando vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il conducente sia sotto effetto di droghe, allora lo stato di alterazione non è affatto scomparso dal sistema.
Nel caso concreto, la sola positività urinaria, emersa due ore dopo la guida e non accompagnata da alcun segno clinico, non è stata ritenuta sufficiente.
Una posizione coerente con la circolare del Ministero dell’Interno, che invita gli operatori a effettuare approfondimenti solo in presenza di indizi concreti di alterazione, evitando automatismi e abusi diagnostici.
Verso la Consulta: un test decisivo per la ragionevolezza del sistema
La Corte costituzionale discuterà il 1° dicembre, con relatore il dott. Viganò, sulla compatibilità del nuovo art. 187 con gli articoli 3 e 25 della Costituzione. Le questioni sollevate sono chiare:
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mancanza di un riferimento al periodo di assunzione;
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assenza di ogni riferimento ai perduranti effetti sulla guida;
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disparità rispetto all’art. 186, che punisce la guida in stato di ebbrezza, e non la mera assunzione di alcol.
In gioco c’è molto più di una norma: c’è l’equilibrio tra tutela della sicurezza stradale e rispetto delle libertà personali.





