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La Filiera della Canapa avrà presto una nuova legge

mdeMartedì 15 novembre il Ddl sulla Filiera della Canapa potrebbe diventare Legge in maniera definitiva, dopo essere stato al vaglio della commissione Agricoltura, che potrà approvarlo direttamente senza passare dal Senato, dopo che il presidente Pietro Grasso ha concesso la sede deliberante in merito.
Il Ddl, nato da una Proposta di Legge del M5S, ha percorso un lungo iter legislativo che è stato ostacolato anche da vari emendamenti proposti dopo l’approvazione alla Camera, mirati di fatto a rallentarne ulteriormente il percorso Gli emendamenti ostacolo, tra cui uno relativo all’obbligo di certificazione di tutti i tipi di semi che avrebbe coinvolto anche il settore del “collezionismo” e dei grow shop, di cui abbiamo parlato in un nostro articolo, sono stati ritirati a settembre permettendo la ripresa dell’esame del testo.
Con questa nuova legge tutto il settore godrà di più libertà, meno restrizioni, maggiori fondi per lo sviluppo e di conseguenza ancor più opportunità di crescita.

Vi proponiamo di seguito l’analisi del testo del Ddl, pubblicato sul numero 0 di BeLeaf Magazine, Canapa Mag.

Avviare una coltivazione di Canapa industriale in Italia sta per diventare più facile, grazie all’imminente approvazione di una nuova legge. Dopo essere stato presentato nel novembre 2015 ed aver percorso l’iter necessario, infatti, il disegno di legge (ddl) N. 2144 riguardante le “disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della Canapa” è approdato in Senato e, se non dovessero esserci sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe essere approvato a breve. Un testo che contiene diverse novità e semplificazioni in merito all’avvio di una coltivazione di Canapa industriale.

Abbiamo analizzato il testo e vi proponiamo una panoramica di tutti gli articoli, le novità e i cambiamenti proposti per la filiera della Canapa.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Con la legge attualmente in vigore, quando si intende iniziare una coltivazione di Canapa industriale, è necessario acquistare sementi certificate che abbiano un tenore di THC inferiore allo 0,2%, vige l’obbligo di informare la più vicina stazione di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza. Successivamente, le Forze dell’Ordine effettuano prelievi ed analisi sui campioni sul campo coltivato, in base alle normative europee in vigore, e quando i risultati superano il consentito, scattano guai legali e amministrativi per il coltivatore, e la distruzione della coltivazione.

IL TESTO DEL DLL FILIERA DELLA CANAPA

FINALITÀ

Finalità del ddl sono la promozione e il sostegno della coltivazione e dell’intera filiera della Canapa per ridurre l’impatto ambientale, da utilizzare come coltura da rotazione, da bonifica e come ottima produzione di materia prima. A beneficio delle imprese dei territori visto che, con questa legge, si cercherà, da un lato, di incentivare le filiere locali e le aziende che portino avanti ricerca e sviluppo di una sostenibilità economica e ambientale e, dall’altro, si spingerà sulla produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di vari settori, tra cui la bioingegneria e l’edilizia. Non solo. È prevista, inoltre, anche l’organizzazione di attività didattiche e di ricerca.

La legge si applicherà alle colture di Canapa delle varietà permesse e certificate, iscritte al Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, secondo direttive Europee, e che sono totalmente escluse dall’applicazione del testo unico sulle sostanze stupefacenti (decreto PdR del 9 Ottobre 1990, n. 309).

LICEITÀ DELLA COLTIVAZIONE

Cade l’obbligo dell’autodenuncia alle Forze dell’Ordine. Con il ddl, infatti, si specifica che coltivare le varietà certificate riportate nel testo di legge sarà possibile senza richiedere alcun tipo di autorizzazione. Viene a cadere, dunque, uno dei punti caratterizzanti della precedente e attuale normativa che specificava l’obbligatorietà della comunicazione alle Forze dell’Ordine per iniziare l’attività. Un primo passo per considerare e trattare la Canapa quasi come le altre colture comuni.

Viene, poi, definita una linea guida di utilizzo della materia prima e di attività dirette allo sviluppo e alla crescita dell’intera filiera della Canapa. Infatti, verranno incentivate le produzioni di:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati: fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture a industria e artigianato di diversi settori, compreso quello energetico (con le regole e limitazioni proprie del settore);
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative, di istituti ricerca pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

Queste linee guida spianano la strada a quello che è già di per sé un settore in fervente attività, offrendo a industria e artigianato un’infinita serie di possibilità. Questa legge infatti, darebbe una considerevole spinta a questo mercato in espansione che, altrimenti, si ritroverebbe fermo ai blocchi di partenza per mancanza di materia prima, che dovrebbero reperire all’estero.

OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

Il testo del ddl descrive anche gli obblighi del coltivatore, semplificati alla sola conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e delle fatture di acquisto della semente, riducendo, quindi gli oneri del coltivatore che può dedicare i suoi sforzi al proprio lavoro.

I CONTROLLI SULLE COLTIVAZIONI

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Per quanto riguarda i controlli, i prelevamenti e le analisi di laboratorio, questi saranno delegati al Corpo Forestale dello Stato l’autorizzazione. Non si escludono, tuttavia, altri Organi dello Stato, quali la Polizia Giudiziaria, che può agire durante lo svolgimento delle proprie attività giudiziarie. Da notare, però, che il Corpo Forestale dello Stato è in via di abolizione (su decreto del Governo nel 2016) e che verrà assorbito da parte dell’arma dei Carabinieri, a partire dal gennaio 2017.

In precedenza, i controlli erano demandati genericamente alle Forze dell’Ordine (spesso lo stesso Corpo al quale il coltivatore aveva dato informazione inizialmente), ora per la Cannabis Sativa coltivata per uso industriale si designa il Corpo Forestale. Sarebbe stato un cambiamento significativo consegnare un compito delicato ad un Organo sicuramente più competente in materia e liberare le Forze dell’Ordine da questi onerosi impegni, ma di fatto questo compito, con l’assorbimento della Forestale, rientrerà sotto l’ala dell’arma dei Carabinieri. Seguiremo, ovviamente, gli sviluppi anche di questo aspetto della legislazione, per fare chiarezza sugli organi preposti ai controlli.

Restano invariate, invece, le percentuali annue previste per i controlli campione, le modalità di prelevamento (aree di campo), conservazione e analisi dei campioni (i cui risultati saranno sulla media tra tutte le piante), per la determinazione della percentuale di Tetraidrocannabinolo (THC), che sono regolate dalla normativa europea e da alcune disposizioni nazionali.

Ma una novità viene introdotta anche in questo caso. A differenza della precedente normativa, infatti, il ddl prevede la presenza del coltivatore durante lo svolgimento delle attività di controllo, ed il rilascio di un campione analogo a quelli prelevati, perché possano essere analizzati anche da parte di un laboratorio scelto dall’agricoltore per una maggiore sicurezza. Nella legge attuale non solo non si fa menzione all’obbligo della presenza dell’agricoltore, ma neanche si accenna alla consegna di un campione per una controverifica. Ecco perché, in questo caso, si presta molta più attenzione al lavoro del contadino, che non dovrebbe subire la distruzione del raccolto a causa di analisi sbagliate, e si favorisce la certezza di un risultato corretto delle analisi.

I LIMITI PER IL THC

Ritocchi anche sui limiti THC consentito che si innalzerebbe dall’attuale 0,2% sul totale fino allo 0,6% (nel precedente ddl presentato nel 2013 si prevedeva un limite di 0,5%). Le varietà commerciali certificate attualmente disponibili – le uniche coltivabili legalmente – dichiarano una percentuale dello 0,2% (che è la stessa base da cui parte il legislatore nel ddl nel comma sulla considerazione della quantità di principio attivo concesso fino a 0,6%) oltre la quale la piantagione diventa illegale. Essendo questo fattore dipendente da diversi agenti esterni, si accetta un intervallo compreso tra lo 0,2 allo 0,6%, senza incorrere in nessun tipo di sanzione per l’agricoltore. Se le analisi, e le controanalisi, dovessero, invece, dimostrare che la coltivazione superi questo limite, si dovrà procedere al suo sequestro e distruzione. Se, però, l’agricoltore ha rispettato nel pieno la legge, ed è quindi in grado di dimostrare di essere partito da seme certificato, fornire le fatture e le confezioni dei semi acquistati per seminare il campo, non incorrerà in alcuna sanzione penale o amministrativa. Questo è un notevole passo avanti in quanto in passato l’agricoltore che coltivava Canapa poteva vivere nel terrore di un controllo e con la paura dell’arresto più grande di quella della distruzione del raccolto. Si sono verificati, negli anni scorsi, casi di veri e propri blitz, quasi operazioni in grande stile, per arrestare i coltivatori di Canapa, e successivamente procedere alle analisi del caso. Storie di un passato non troppo lontano. Attualmente la situazione è già più normalizzata: non si verificano più eventi di questo genere e, nella situazione prospettata dal ddl, sarà sufficiente da parte dell’agricoltore rispettare le poche semplici regole citate in precedenza per avere una vita più tranquilla e serena.

Sempre in materia di limite di THC, considerando il settore degli alimenti derivati dalla Canapa, il legislatore delega al Ministero della Salute il compito di stabilire una tabella di percentuale massima di THC consentito nei generi alimentari. Si può ipotizzare che le percentuali possano avvicinarsi al ribasso a quelle consentite per la coltivazione, anche se la situazione potrebbe risultare difficoltosa da gestire in quanto negli alimenti il THC potrebbe essere concentrato, e avere livelli più alti nel prodotto, e indurre l’introduzione di metodi per abbassarlo o eliminarlo dai prodotti. Un argomento delicato anche questo, che il Ministero della Salute dovrà definire, secondo il ddl, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Ovviamente seguiremo con interesse anche lo sviluppo di questo ambito legislativo.

SEMENTI

mdePer il capitolo sulle sementi, oltre all’obbligo di acquisto con certificazione, vi è il divieto di piantare l’anno successivo le sementi ricavate dalla coltivazione precedente. Il seme ricavato viene considerato prodotto e/o materia prima, e non può essere ripiantato. Un’eccezione viene fatta per enti di ricerca pubblici, Università e per le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione che, in collaborazione con associazioni o consorzi pro canapicoltura, avranno il permesso di riutilizzare e piantare le sementi ricavate dal raccolto per un solo anno e per piccole produzioni dimostrative, sperimentali, culturali o didattiche, dopo averne fatta comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. In questo modo si impedisce ai contadini di riprodurre le sementi per l’anno seguente (o di utilizzare per lo scopo una parte del proprio raccolto di semi), obbligati comunque dalla legge ad acquistare semi certificati.

 

FINANZIAMENTI E SVILUPPO

Concludendo la rassegna di articoli e commi, il ddl prevede uno stanziamento di fondi atti a finanziare il settore della Canapa considerandone tutta l’intera filiera, dalla produzione al raccolto passando per la sua trasformazione. Viene data attenzione anche all’aspetto della formazione del personale, allo sviluppo del settore, alla divulgazione e alla spinta all’innovazione, lasciando campo aperto agli Enti dello Stato e delle Regioni che si possono organizzare autonomamente per diffondere e far conoscere la Canapa come risorsa importante. Con questa legge, quindi, si vuole davvero incentivare e diffondere la coltivazione di Canapa e promuovere lo sviluppo di un settore che in passato è stato e potrebbe tornare ad essere punta di diamante per il nostro Paese.

CONCLUSIONI

Questo DDL tutto sommato è valido, alleggerisce e semplifica la produzione, incentiva e promuove l’intera filiera e apre le porte a industrie ed artigianato, con la dovuta attenzione all’ambiente e alle risorse locali. Un grosso difetto, a parere di chi scrive, è il divieto di poter utilizzare i propri semi l’anno successivo. Con questo obbligo, non solo si rendono i coltivatori dipendenti dalle forniture di sementi certificate, condizione già opinabile anche solo per questioni di oligopolio di mercato, ma di fatto si impedisce alla Natura di fare il proprio corso, ovvero generare biodiversità anche all’interno di una stessa specie, e ai contadini si toglie la soddisfazione di essere stati parte di questo processo. Questa è un’altra di quelle “violenze” perpetrate ai danni della Natura, che completano l’opera di standardizzazione delle colture iniziata con l’introduzione di OGM, ma questo è un altro discorso da affrontare in separata sede.

Si può anche affermare che c’è ancora troppa, eccessiva attenzione alle insignificanti quantità di THC da regolamentare. Questo cannabinoide generalmente diventa psicotropo solo in determinate quantità (la soglia è soggettiva), e il limite negli alimenti è sicuramente molto più basso. Il problema sta nella rigidità di questi limiti e nell’ignorare il fatto che in piccole quantità sia utile e benefico: è stato infatti scientificamente provato che piccolissime percentuali di THC sono innocue a livello psicotropo per il corpo umano, ma svolgono importanti funzioni fisiologiche, come ad esempio lo smaltimento di grassi inutili, superflui e dannosi ai quali si lega favorendone l’eliminazione (prevenendo l’arteriosclerosi). Questo aspetto della Canapa alimentare dovrebbe essere preso in seria considerazione: se fosse possibile stabilire una media delle massime dosi di THC tali da non essere psicotrope, ma potenti sull’apporto salutistico, e se tutto venisse correttamente regolamentato, si potrebbe apportare un ulteriore valore salutistico alla Canapa come cibo.

Seguiremo con interesse gli sviluppi di questo ddl approdato al Senato, e i passi successivi alla sua imminente approvazione.

FONTE: Senato della Repubblica DDL 2144

LA SEGUENTE TABELLA RIPORTA LE VARIETÀ DI CANAPA COLTIVABILI IN EUROPA, REGISTRATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA. IN ITALIA SI UTILIZZANO NEGLI ULTIMI TEMPI LA FUTURA 75, LA FINOLA, LA USO-31 E NATURALMENTE L’ORIGINARIA CARMAGNOLA. IN FASE DI APPROVAZIONE LA VARIETÀ ELETTA CAMPANA

Varietà Stato Origine e diffusione prevalente
ANTAL Registrata REP. CECA
ARMANCA Registrata ROMANIA
ASSO Registrata ITALIA
BENIKO Registrata AUSTRIA/SVIZZERA/REP. CECA/POLONIA/OLANDA
BIALOBRZESKIE Registrata AUSTRIA/REP. CECA/POLONIA
CS Registrata ITALIA
CANNAKOMP Registrata UNGHERIA
CARMA Registrata ITALIA
CARMAGNOLA Registrata ITALIA
CHAMAELEON Registrata OLANDA
CODIMONO Eliminata con estensione di mercato fino al 30.06.2017 ITALIA
DACIA SECUIENI Registrata ROMANIA
DELTA-405 Registrata SPAGNA
DELTA-LLOSA Registrata SPAGNA
DENISE Registrata ROMANIA
DIANA Registrata ROMANIA
DIOICA 88 Registrata FRANCIA
EPSILON 68 Registrata FRANCIA
FEDORA 17 Registrata SVIZZERA/FRANCIA
FELINA 32 Registrata FRANCIA
FERIMON Registrata FRANCIA/GERMANIA
FIBRANOVA Registrata ITALIA
FIBROL Registrata UNGHERIA
FINOLA Registrata FINLANDIA
FUTURA 75 Registrata FRANCIA
FÉRIMON Registrata FRANCIA/GERMANIA
IVORY Registrata OLANDA
KC BONUSZ Registrata UNGHERIA
KC DORA Registrata UNGHERIA
KC VIRTUS Registrata UNGHERIA
KC ZUZANA Registrata UNGHERIA
KOMPOLTI Registrata SVIZZERA/AUSTRIA
KOMPOLTI HIBRID TC Registrata UNGHERIA
LIPKO Registrata UNGHERIA
LOVRIN 110 Registrata SVIZZERA/GERMANIA
MARCELLO Registrata OLANDA
MARKANT Registrata OLANDA
MONOICA Registrata REP. CECA/UNGHERIA
RAJAN Registrata POLONIA
RATZA Registrata ROMANIA
SANTHICA 23 Registrata FRANCIA
SANTHICA 27 Registrata FRANCIA
SANTHICA 70 Registrata FRANCIA
SECUIENI JUBILEU Registrata ROMANIA
SILVANA Registrata ROMANIA
SZARVASI Registrata UNGHERIA
TIBORSZALLASI Registrata UNGHERIA
TISZA Registrata UNGHERIA
TYGRA Registrata POLONIA
UNIKO B Registrata SVIZZERA
USO-31 Registrata SVIZZERA
WIELKOPOLSKIE Registrata POLONIA
WOJKO Registrata POLONIA
ZENIT Registrata ROMANIA

FONTE: EU Plant Variety Database: Species Hemp Cannabis Sativa

 

 

COSA LASCIA INDIETRO IL DDL?

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Nel DDL non si affronta apertamente l’argomento infiorescenze, che probabilmente resteranno all’interno della categoria degli alimenti e cosmetici. Una scelta dovuta: nonostante vi siano Paesi di riferimento, come la Germania, che hanno una regolamentazione per le infiorescenze, in Italia si è preferito stralciare, per il momento, la parte che considera la coltivazione destinata alla produzione di fiori, e la loro trasformazione. In un primo tempo infatti, era stata dedicata a questa parte della pianta un comma dell’articolo sulla liceità della coltivazione, “la produzione di infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale ed erboristico”, eliminato dal testo prima dell’approvazione da parte del Senato.

Anche se questo lascia un piccolo vuoto legislativo, da cui qualche agricoltore potrebbe sentirsi penalizzato, lo stralcio dimostra come probabilmente non si sia ancora tecnicamente in grado di stabilire una corretta normativa che regoli questa materia prima, che è base per diverse

attività emergenti, alimentari, cosmetiche e mediche. Infatti le infiorescenze di Canapa sono fondamentali per l’estrazione del CBD, un cannabinoide dal mercato in crescita esponenziale.

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La Canapa industriale può produrre una grande quantità di infiorescenze ricche di questo e di tanti altri utili cannabinoidi non psicotropi, se fatta crescere singolarmente (e non con il classico metodo del filare industriale).

La gamma di prodotti realizzabili con il CBD è vasta, varia dai cosmetici di cui viene fatta menzione nel ddl senza specificare l’esatta parte della materia prima necessaria per produrli, alle estrazioni di cbd in olio o capsule o in cristalli, che costituiscono la parte più di interesse di questo settore; da considerare anche che alcune aziende in Italia vendono attualmente anche infiorescenze tritate di Canapa sotto forma di tisana, che ha benefici effetti sull’organismo. Un tassello di notevole rilievo, che il legislatore non potrà ignorare ancora per

molto tempo, e che andrebbe regolamentato con cognizione di causa, come avvenuto per gli altri articoli del ddl sulla Filiera della Canapa.

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