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Test antidroga: qual è la disciplina esistente?

Test antidroga: nel nostro ordinamento costituisce reato il rifiuto di sottoporsi accertamenti clinici diretti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti se il controllo avviene mentre si è alla guida di un veicolo o di un motociclo. Tale illecito penale è disciplinato dall’art. 187 comma 8 del Codice della Strada. Nelle aule dei tribunali accade spesso come un cittadino sia chiamato a difendersi per questo reato a seguito del semplice invito verbalizzato dagli agenti operanti a recarsi presso un ospedale per gli esami del sangue o delle urine.

Test antidroga: qual è la disciplina esistente?A ben vedere, però, non è sufficiente il solo invito a sottoporsi agli accertamenti di cui sopra. È necessario, altresì, che l’agente operante abbia un ragionevole motivo di ritenere che la persona sottoposta al controllo sia sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti. Per meglio dire: che lo stesso versi in uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. E poiché lo stesso si rifiuta di far rilevare il proprio stato di assunzione di sostanze accertabile per mezzo delle analisi in ospedale, egli compierebbe il reato in questione.

Per la nostra esperienza giudiziaria possiamo affermare che molto spesso – nell’immediatezza del controllo della persona – non è verbalizzata alcuna realistica sintomatologia a carico dei nostri assistiti da cui possa desumersi un pregresso uso di sostanza stupefacente che abbia indotto ragionevolmente gli agenti operanti a richiedere l’accompagnamento della persona fermata per le opportune analisi presso un ospedale.
In altri casi, invece, vengono rilevati degli indici a verbale in una maniera “copia ed incolla” che, poi, devono essere oggetto di accesa disputa in tribunale. Noi, infatti, non ci accontentiamo di descrizioni del tipo “pupille dilatate”, “comportamento agitato”, “ occhi lucidi”, etc. Ciò, in quanto, è normale che chiunque di notte – con una luce puntata sugli occhi – possa reagire biologicamente in quel modo.

Test Antidroga, legislazioni in vigoreAttenzione, invece, a mettere l’accento circa l’assenza di altri indici i quali, invece, possono concorrere a dimostrare come non sussista il pregresso stato di alterazione che, come detto, costituisce il presupposto del reato di rifiuto. A titolo di esempio, spesso non è rinvenuta alcuna sostanza all’interno dell’autovettura della persona né alcuna dose di stupefacente “pronta per l’uso”; non è accertata la presenza di un odore nel veicolo che, in quanto tale, possa indicare un pregresso e recente consumo di sostanza. Concludendo, se non risulta un “ragionevole motivo” per ritenere che una persona fermata alla guida sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il suo rifiuto non può considerarsi illegittimo ai sensi dell’art. 187, comma 8 Codice della Strada.
Tutto ciò considerato, il lettore deve anche sapere che – prima di “costringere” la persona fermata a sottoporsi ai controlli tossicologici – gli agenti operanti devono rispettare un procedimento ben determinato solo a seguito del quale il reato di rifiuto assume una vera e propria consumazione.

Come risulta, infatti, dal testo del Codice della Strada, riassumendo la farraginosa disciplina contenuta nella norma, sussiste un obbligo (penalmente rilevante) di sottoporsi ad accertamenti clinici in strutture sanitarie quando:

i) il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti “qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili” (art. 187 comma 2);
ii) il conducente risulti positivo a tali accertamenti e non sia possibile effettuare esami “analitici su campioni di mucosa del cavo orale” (combinato disposto dell’art. 187 comma 2-bis e co. 3);
iii) ovvero risulti in condizioni tali da ingenerare “ragionevole motivo” che si trovi sotto l’effetto di sostanza stupefacente e non sia possibile effettuare esami “analitici su campioni di mucosa del cavo orale” (combinato disposto dell’art. 187 comma 2-bis e co. 3).

Quanto appena detto trova conferma in una nota relazione della Suprema Corte (relazione n. III/08/10) a mente della quale la norma in questione autorizza il personale di polizia a sottoporre il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale. Tale attività, secondo la Suprema Corte, deve essere compiuta obbligatoriamente dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia e non più, come in precedenza previsto dal citato terzo comma dell’articolo 187, anche presso le strutture sanitarie, alle quali è ora possibile ricorrere esclusivamente nell’ipotesi in cui l’intervento del personale ausiliario non sia possibile ovvero qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi al prelievo.
In definitiva il legislatore ha più analiticamente stabilito la tipologia degli accertamenti invasivi che possono essere eseguiti ed ha concentrato la loro esecuzione, prima demandata soprattutto alle strutture sanitarie dove il conducente doveva essere accompagnato in caso di positività dei test strumentali, al personale medico delle forze di polizia.

Scopo della modifica è quello di rendere più rapidi gli accertamenti in questione, atteso che detto personale può affiancare direttamente “sulla strada” gli operanti impegnati nei servizi di prevenzione.
In tal modo infatti, annullando i tempi necessari per il reperimento di una struttura sanitaria idonea e per l’accompagnamento, il legislatore ha ritenuto di contrastare il rischio della progressiva metabolizzazione delle sostanze da parte del soggetto sospettato di averle assunte.

Altro elemento importante: è bene sapere che Secondo la Corte di Cassazione, il reato di rifiuto non si configura nel caso in cui un soggetto rifiuti un tipo di prelievo (come quello del sangue) acconsentendo ad un altro prelievo sufficiente, a sua volta, a dimostrare l’assunzione dello stupefacente. La norma sanziona, infatti, la condotta di chi vuole osteggiare o, comunque, eludere deliberatamente l’accertamento di una condotta penalmente rilevante, quale la guida in stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti. Quindi, laddove il soggetto non voglia sottoporsi ad un accertamento, acconsentendo ad altro, secondo la giurisprudenza non si è in presenza di una sorta di rifiuto parziale o condizionato che possa costituire il reato di cui all’art. 187 comma 8 Codice della Strada.
Infatti, poiché lo scopo dell’accertamento è quello di dimostrare l’assunzione della sostanza stupefacente, lo stato di alterazione del conducente può essere verificato attraverso uno qualunque degli esami biologici (e, quindi, ad esempio, con l’esame delle urine o della mucosa) previsti dall’art. 187 Codice della Strada in associazione con i dati sintomatici rilevati al momento del fatto, qualora esistenti.

Articolo a cura di Tutela Legale Stupefacenti

Pubblicato originalmente in BeLeaf 1, gennaio 2017

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