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Consumo di gruppo di sostanze stupefacenti

Di fronte ad una fattispecie di consumo di gruppo di sostanza stupefacente, il lettore potrebbe porsi – in prima battuta – un quesito: se la sostanza detenuta dai consumatori è di gran lunga superiore alla soglia stabilita dalla legge, è possibile discutere di uso di gruppo anche nel caso in cui vi sia un quantitativo che superi, ovviamente, la quantità massima detenibile per un singolo consumo? In pratica, si può considerare uso di gruppo il caso in cui la sostanza rinvenuta possa servire per due o più occasioni di consumo della stessa?

Consumo di gruppo - Tutela Legale StupefacentiSulla questione è opportuno chiarire come di norma il superamento dei limiti quantitativi della detenzione di sostanza stupefacente non sia, sempre e comunque, penalmente rilevante. Infatti, per affermare che la sostanza detenuta sia destinata ad un uso non esclusivamente personale non è sufficiente il superamento dei limiti ponderali fissati dalla normativa. Occorre, invece, prendere in considerazione anche gli altri indici probatori quali le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato, l’eventuale presenza di strumenti ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa della destinazione a terzi e non all’uso personale.

È possibile, allora, che venga rinvenuto – in capo a più soggetti – un quantitativo di sostanza stupefacente che superi i limiti stabiliti dalla Legge ma che, per la sola quantità, non sia indicativo di una co–detenzione a fini di spaccio.

Quando sussistono, allora, i presupposti giuridici e fattuali per poter predicare il consumo collettivo di sostanza stupefacente ed evitare, così, che il fatto sia punito con sanzione penale?

Consumo di gruppo - Tutela Legale StupefacentiIl consumo di gruppo di sostanze stupefacenti può avvenire secondo due modalità: i consumatori si recano assieme a comprare la sostanza da consumare (c.d. acquisto congiunto) oppure gli stessi incaricano un membro del gruppo, anch’egli assuntore, per acquistare la sostanza nel loro interesse (c.d. mandato all’acquisto collettivo). Il consumo collettivo non è penalmente rilevante nei casi in cui la sostanza sia destinata all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la detengono assieme. Ciò, però, alla luce del ricorrere di determinate condizioni che andiamo ad elencare:

– l’acquirente deve essere uno degli assuntori;

– l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo: il consumo, tuttavia, non richiede una fruizione contestuale;

– sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto;

– la compravendita della sostanza deve avvenire esclusivamente tra i consumatori senza l’intervento di intermediari procacciatori.

Al contrario, il consumo in questione è penalmente rilevante nei seguenti casi:

– difetta la prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente;

– non vi è certezza, sin dall’inizio del fatto, dell’identità dei componenti il gruppo;

– non emerge la volontà condivisa di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;

– non è chiara l’intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo.

Si noti, però, come il consumo di gruppo deve essere valutato anche alla luce di circostanze in grado di conferire un concreto significato alla configurabilità, o meno, del consumo di gruppo. A titolo di esempio, sono indici idonei ad attribuire rilevanza penale ad un consumo di gruppo:

– l’inversione di marcia, a fronte di un controllo su strada, tentando di eludere l’intervento della polizia;

– le contraddittorie dichiarazioni rese dagli indagati nell’immediatezza dei fatti circa le modalità dell’acquisto;

– il rilevante valore economico globale della sostanza detenuta rispetto alle condizioni patrimoniali dei consumatori.

In conclusione, è possibile predicare la sussistenza del consumo di gruppo quando emergono circostanze idonee a dimostrare l’omogeneità della condotta del procacciatore rispetto allo scopo di consumo insieme agli altri componenti del gruppo. Da queste premesse quindi si evince la possibile riqualificazione della detenzione in questione quale co–detenzione ed impedisce di fatto di connotare la condotta così strutturata come volta alla cessione di sostanza a terzi, evitando l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Articolo a cura di Tutela Legale Stupefacenti

Pubblicato originalmente in BeLeaf 2, marzo 2017

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