La circolare del ministero dell’Agricoltura
La circolare Salvini
Due mesi dopo, con il nuovo governo, arriva una nuova circolare del Ministero dell’interno del 31 luglio 2018 (cd. circolare Salvini) che ha precisato che la tollerabilità del possesso della canapa con THC sino allo 0,6% si applica solo ai coltivatori, mentre non può essere estesa ai venditori.
Nella circolare, più precisamente, si legge che “Consentire che la soglia percentuale dello 0,6% agisca non solo quale limite massimo per l’applicazione della causa di esclusione della responsabilità del coltivatore ma anche come parametro per la legittimazione della vendita delle infiorescenze separate dalle piante di canapa rappresenta un’applicazione strumentale che va verosimilmente oltre l’intenzione del Legislatore”.
Che cosa si può coltivare?
La coltura della canapa, con i requisiti prescritti dalla legge, è promossa dal nostro ordinamento solo per specifiche finalità.
Si tratta, in particolare:
- della coltivazione e della trasformazione
- dell’incentivo all’impiego e al consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali
- dello sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la sostenibilità economica e ambientale
- della produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori
- della realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
Cosa si può ricavare dalla coltura?
La coltivazione della canapa rientrante tra le varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (e che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) non necessita di alcuna autorizzazione. E’ sempre opportuno, però, effettuare una preventiva segnalazione di coltivazione alle autorità (questura, carabinieri, …) per evitare di incorrere, successivamente, in spiacevoli problemi. Basterà comunicare, in carta semplice, la quantità di semente acquistata (allegando, preferibilmente, la relativa documentazione) e la tipologia di coltivazione.
- alimenti e cosmetici che rispettino le discipline settoriali
- semilavorati per forniture alle industrie e alle attività artigianali (fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti)
- materiale destinato alla pratica del sovescio
- materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia
- materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati
- coltivazioni dedicate alle attività didattiche, dimostrative e di ricerca
- coltivazioni destinate al florovivaismo.
L’uso ricreativo non è contemplato
La legge 242/2016 non fa alcun cenno all’uso ricreativo della cannabis light, che quindi non è né vietato né consentito da tale normativa. Rispetto ad esso restano di conseguenza vigenti le leggi in materia di sostanze stupefacenti, in forza delle quali non è ammesso fumare cannabis light, neanche con bassa concentrazione di THC.
Pertanto, in caso di possesso di cannabis light, in assenza di un’indicazione precisa in proposito, è possibile che si venga fermati e che la sostanza venga sottoposta a controlli per verificarne la legalità.
Il caso dell’indagine di Taranto
Ha fatto molto rumore, negli ultimi giorni l’operazione di polizia condotta dai Militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Taranto nei confronti di 48 esercizi che commercializzano derivati della “canapa sativa”. Ciò che pensiamo di questa operazione è noto, siamo vicini alle aziende e ai negozianti colpiti da quella che è sembrata più una spedizione punitiva che altro.
La novità introdotta da questa operazione condotta dal Procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, è che viene contestata una violazione dell’articolo 73 del D.P.R. in tema di stupefacenti risalente al 1990. Una cosa che va anche al di là delle zone grigie della 242/16. Secondo il pm, semplicemente, qualsiasi prodotto a base di canapa che viene messo in commercio è illegale per definizione. Un precedente da chiarire nel più breve tempo possibile, da cui, forse, dipende il futuro di un intero settore.