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Pubblicata la riforma sulle officinali: si farà ricorso al TAR

Sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 18/05/2022 è stato pubblicato il temuto decreto officinali, ma le associazioni di categoria si erano già organizzate con un ricorso al Tar. E’ aperta la stagione della raccolta dei diritti per gli operatori del settore.

Che cosa era successo?

Gennaio 2022 – La conferenza Stato Regioni – Province autonome stila il decreto interministeriale in materia di piante officinali che interviene sul D.lgs 75/2018 “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”  aggiornando una filiera delicata e legata alla cannabis e alle erbe spontanee. L’influenza della competizione secolare con BigPharma è tangibile e gli erboristi e i canapicoltori sono ugualmente preoccupati. Il decreto sulle officinali, infatti, doveva essere un’occasione di aggiornamento per leggi antiquate antecedenti il proibizionismo di Aisenger. Un processo di rinnovamento avviato con il Decreto del 6.12.21, che ha recepito quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n.75/2018 “Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”, modificando il regolamento originale del 1931. Insomma, un secolo per rendere importanza al fitocomplesso e alle proprietà medicamentose delle erbe ma con un occhio alla filiera farmaceutica.

DECRETO 21 gennaio 2022

Vediamo insieme cosa dice il testo del gazzettino e perché è preoccupante per gli operatori del settore produttivo e commerciale di cannabis industriale e infiorescenze.
Il testo “Gazzettino Ufficiale della Repubblica Italiana” (FILE PDF)

Il decreto prende in considerazione la cannabis:

– alla luce del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 recante funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972;
– come completamento alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;
– ad integrazione del decreto del Ministro della salute 4 novembre 2019 relativo alla definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.

All’Articolo 1 si delimitano gli ambiti di applicazione per cui:

Il comma 1. definisce piante officinali: “le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi, come definiti all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.”

Il comma 2. “definisce l’elenco delle specie officinali coltivate, che è costituito dall’allegato al presente decreto” tra cui al punto (c) si nomina la “banca dati europea delle specie vegetali per uso cosmetico, « Cosmetic ingredient database cosIng », presenti nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti prescritto dall’art. 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e successive modifiche”. Ricordiamo che il 4 febbraio dello scorso anno, la Direzione Generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditorialità e delle PMI (DG Grow) della Commissione Europea (CE) ha aggiunto il cannabidiolo (CBD) in due forme all’interno del catalogo CosIng nelle forme isolate di: cannabidiolo, derivato da estratto o tintura o resina di cannabis; cannabidiolo, cannabis sativa estrazione dalle foglie. (Per approfondire: https://www.canapasativaitalia.org/eu-cbd-naturale-cosing-cosmetici-feb2021/)

Il decreto al comma (3) sottolinea che “la coltivazione delle specie officinali comprende, oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici.” quindi anche florovivaistici. Sottigliezza spesso suggerita come risolutiva per la legittimità della produzione della canapa come da art. 2 punto G della lg. 242/16.

Il punto nevralgico è però il comma (4) ove si cita: “La coltura della cannabis sativa L. delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi è condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute.”

E’ preoccupante l’atto di limitare la filiera agroindustriale della canapa al solo uso del seme e derivati di esso, un approccio assimilabile allo scopo alimentare del decreto del Ministero della Salute del 4/11/19 sopracitato, delegando la lavorazione e la commercializzazione delle foglie e delle infiorescenze all’uso medicinale come da DPR 309/90 per le sostanze stupefacenti.

Il ricorso delle associazioni di categoria

Le associazioni di canapicoltori Canapa Sativa Italia, Resilienza Italia onlus e Sardinia Cannabis avevano preventivamente diffuso un comunicato in cui ricordavano che: “con decreto MIPAAF – Affari Generali – Prot. Interno N.9385830 del 17/12/2020, siamo state elette a rappresentare il settore della canapa come componenti del Tavolo di Filiera istituito presso il Mipaaf.” Inoltre: “Il mercato della canapa sta vivendo una notevole crescita a livello internazionale, mentre in Italia molti prodotti contenenti infiorescenze di canapa vengono commercializzati in un quadro normativo vago e inadatto che non riesce a garantire la sicurezza dei professionisti del settore.”

L’obiettivo è: “Ottenere la sospensiva del comma 4 dell’art 1 del decreto interministeriale in materia di piante officinali, discusso a inizio gennaio 2022 in Conferenza Stato-Regioni e che interviene sul D.lgs 75/2018”. Questo attraverso un ricorso al TAR con l’ausilio dei legali avv. Botto dello studio Legance e all’avv. Bulleri, i quali precisano che “tale risultato si potrà raggiungere senza coinvolgere nel ricorso in alcun modo le altre norme sulle piante officinali e le destinazioni farmaceutiche.”

Cosa aspettarsi:

Come spiegano Mattia Cusani, segretario Canapa Sativa Italia, nel podcast di Cannabis Italia e Viola Brugnatelli di Cannabiscienza dal titolo “Il ricorso al TAR in materia di piante officinali e canapa”, “Il ricorso non andrà a coinvolgere tutto il provvedimento, il nostro interesse è agire esclusivamente su quel comma lì.”

L’obiettivo non è quindi quello di rallentare lo sviluppo del settore delle aromatiche ma includere la canapa come prodotto erboristico, per la produzione di oli essenziali e altro, quindi non limitando la pianta alla lavorazione del seme. E’ questa un’occasione per rivedere con le associazioni di categoria l’inquadramento della cannabis sativa l. nel quadro normativo, non regalando la filiera al settore farmaceutico, bensì includendo le aziende e i finanziatori che dal 2016 ad oggi hanno investito nel settore.

“Il ricorso si farà”, dichiara Mattia Cusani a BeLeaf Magazine, “contatteremo i ricorrenti e proseguiremo con la raccolta fondi”

Come partecipare alla raccolta fondi

La raccolta fondi per il ricorso al TAR è necessaria anche al fine di tutelare il libero mercato a cui hanno preso parte investitori e tecnici che unendosi possono portare avanti un’attività di lobbying. L’Italia, come stato membro dell’Unione Europea, deve consolidare il mercato interno per mantenere la competitività in Europa.

Per partecipare si può contribuire sia alla raccolta fondi che alla raccolta contatti tramite il seguente link ->

Raccolta Fondi per Ricorso al Tar

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