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Cannabis light, facciamo chiarezza: quello che c’è da sapere

Cannabis light, ossia canapa ad uso industriale: quello che c’è da sapere

Cannabis light
Cannabis light, quello che c’è da sapere

Ormai è chiaro che si sta diffondendo questo mercato della canapa ad uso industriale, chiamata dal marketing pubblicitario Cannabis Light, ma ancora per molti non è chiaro quali siano le sfumature della normativa che regolamenta questa situazione.

Precisazioni: la legge che regola la canapa ad uso industriale è la 242/2016 e da quel che sappiamo non è integrata da comunicati di aziende o banner informativi di alert sui siti aziendali.

Dunque, una volta per tutte, cerchiamo di esporre la situazione attuale:

l’uso umano del fiore non è regolato. L’uso del fiore comporta interazione con il THC, seppur minima, e quindi è possibile che sia rintracciabile nelle urine, dipende da persona a persona. Chi dice il contrario assicuratevi che non sia titolare di un’azienda (casualmente) che vuole solo vendervi il fiore.

Cannabis light, facciamo chiarezza
Cannabis light, facciamo chiarezza

Il fiore non è vendibile come alimento, ingrediente ecc, e chiunque sull’etichetta scriva “tisana” è a rischio multa del Ministero della Salute (che forse non farà mai, ma così è), e sottolineo che siamo i primi che vorremmo darlo come uso umano, come tisana o ingrediente per cibi (il vero uso umano).

Le genetiche coltivabili in Italia sono le 53 varietà certificate dall’Unione Europea, quindi un nome di fiore come “Orange Haze” o è semplicemente inventato (come i valori delle analisi) oppure è semplicemente una varietà coltivata all’estero, venduta in Italia e questo purtroppo o per fortuna è legale e sicuramente danneggia ora come ora i coltivatori italiani e la filiera (che la legge doveva tutelare).

Quando si parla di filiera italiana e si vende un prodotto svizzero, il minimo è sorridere: infatti economicamente la filiera che si sostiene è tutt’altro che italiana ma al massimo si sostiene una distribuzione italiana, di aziende di pura e semplice rivendita, il che ovviamente influisce sul prezzo finale (più passaggi, più aziende, più spese), e non solo, ma si danneggia l’economia italiana costretta ad inseguire senza poter “competere” alla pari (senza considerare che in questo modo non arrivano “fondi/ricavi” alle aziende agricole italiane ma solo ai rivenditori, quindi non si parli di filiera).

Diffidate dai guru di un mercato che ha circa 5 mesi e si è basato nel 99% dei casi su una pubblicità ingannevole e su accordi commerciali ambigui, già esposti e sui quali non voglio ritornare.

Diffidate di “esperti di oggi” che ieri non sono stati in grado di scrivere una legge adeguata ed ora si vantano di aver avviato mercati, sono gli stessi che erano in parlamento e seguivano tutto, soprattutto i lavori parlamentari specifici. Non credo sia difficile per loro individuare “buchi”, il difficile era fare una buona legge.

Detto questo, il possesso del fiore è legale, l’unico rischio e rottura, è il sequestro preventivo, con allegato art. 75 “detenzione di stupefacenti”, che poi decade o viene ritirato dopo le dovute analisi di rito.

L’uso, come detto, è a discrezione della persona che ne è in possesso in quanto la legge non lo norma ricordando nuovamente che il THC si lega al corpo umano in modo differente da persona a persona anche come tempi di permanenza, non solo come tipologia di azione e dunque è rilevabile (è possibile che sia rilevato) nei test delle urine, del capello, del sangue che sono vigenti oggi in Italia.

Il Limite di THC nel prodotto finale è 0,6%, come da legge 242/2016, la quale parla di valore limite di tolleranza per l’agricoltore o coltivatore nel prodotto coltivato e dunque è traslabile (per legge) al prodotto finale vendibile o cedibile o detenibile (questa l’interpretazione dell’Avvocato Carlo Alberto Zaina).

La comunicazione di avvenuta coltivazione non è OBBLIGATORIA MA rimane CONSIGLIATA. Non si tratta di una autorizzazione comunque, nel senso che non possono VIETARE di coltivare.

La legge 242/2016 è ambigua sulla coltivazione personale del privato, abbiamo ancora sotto processo e sotto “analisi” le piante di un nostro attivista, pertanto ci limitiamo a dire che le aziende sono sicuramente autorizzate alla coltivazione, mentre per il privato vedremo, spingendo ovviamente perché si possa, ed usando questo precedente per capire la legge.

Questo è. Il resto è Marketing.

Sulla normativa hanno chiesto chiarezza diverse realtà, tra cui ovviamente quelle interessate ad entrare prepotentemente nel business, solo apparentemente osteggiate dalle aziende che si autoproclamano leader del settore, alle quali invece chiarezza non interessa, in quanto hanno basato il loro mercato attuale solo su pubblicità ingannevole, ancora non eliminata dal web, nella quale si incita il consumatore a violare le normative vigenti con situazioni a suo carico finali, come esami delle urine, ritiro patente e conseguenze di esami sul lavoro.

“Serve chiarezza” ed ovviamente come anticipato la chiedono i tabaccai, che già volevano inserirsi nella eventuale vendita di monopolio della cannabis con THC se fosse stata regolamentata, secondo cui “pubblicita’, servizi su organi di stampa, vendita on line e lunghe code fuori dagli esercizi hanno attirato l’attenzione di molti e fra questi ovviamente i tabaccai cui il prodotto e’ stato proposto per la vendita”.

“Qualcuno ha gia’ cominciato a venderla” (al contrario di quanto riferiscono titolari di aziende su riviste ormai pubblicitarie), riferisce la Federazione italiana tabaccai, che “come sempre in casi di dubbio normativo”, consiglia “prudenza” ma anche “chiarezza”. “I rivenditori di questa tipologia di cannabis – sottolineano i tabaccai – sostengono che la sua vendita sia lecita, sia libera ed essenzialmente non sia riconducibile a specifiche prescrizioni. Non spetta a noi dire il contrario e pertanto alle Istituzioni chiediamo di chiarire se si tratti di prodotti stupefacenti, nel qual caso evidentemente fuorilegge per tutti i tabaccai e non, se si tratti di prodotti medicali, nel qual caso andrebbero sottoposti alla relativa disciplina, ovvero se si tratti di prodotti di libera vendita se non addirittura di prodotti da fumo da assoggettare ad accise”. Considerata la confusione che c’è tra gli associati alla Federazione Italiana Tabaccai e soprattutto tra la clientela delle stesse tabaccherie, Giovanni Risso, Presidente Nazionale della FIT, chiede a nome dell’intera categoria un intervento chiarificatore sul tema, anche solo di tipo ricognitivo in ordine alla disciplina applicabile e soprattutto vorremmo conoscere quale sia la valutazione che gli Enti preposti (MEF, Ministero della Salute, Agenzia delle Dogane e Monopoli) ritengono di esprimere riguardo alla liceità o meno della vendita al pubblico dei prodotti a base di “cannabis light”. Resta inteso che in assenza di diverse indicazioni utili a rilevare profili di illiceità riguardo la vendita di tali prodotti, ci riterremo legittimati a ritenere tali attività non vietate dalla legge.

Insomma, tutti si inseriscono nel mercato, perché il businnes interessa a tutti, ma nessuno che espone ed esporrà al consumatore le ambiguità ed i rischi di una legge assurda ed incompleta, anzi, è una guerra di puro marketing.

Vi lasciamo con una domanda che suona come premonizione: vedremo genetiche non registrate, magari coltivate in svizzera, distribuite da un’azienda estera, vendute nei tabacchi italiani ma che non potremo usare, e tutto questo nel nome di una “legge per la filiera italiana”?

Articolo a cura di Stefano Armanasco, associazione Freeweed

Pubblicato originalmente in BeLeaf 7, gennaio 2018
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