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Cannabis come Novel Food? L’ultimo paradosso dell’Unione europea

Spesso sul nostro giornale abbiamo parlato dell’uso della canapa fin dalla notte dei tempi: dall’Oriente, e poi in Occidente, questa pianta è stata utilizzata in medicina, nelle costruzioni, per la carta e negli alimenti. Non lo abbiamo fatto solo per curiosità, o per portare acqua al nostro mulino, ma per testimoniare che i pregiudizi sono nati solo in un secondo momento e non sono supportati da tesi razionali.

Lo vediamo ancora oggi, senza nessuna motivazione plausibile, l’Unione europea ha inserito la canapa tra i Novel Food: che cosa vuol dire? Che necessiterà di un iter autorizzativo lungo e notevolmente costoso per essere riconosciuta come Food vero e proprio.

Una follia se guardiamo alla nostra storia. La canapa quindi, per l’Ue, è al pari degli insetti o delle larve o delle meduse. Se vi sembra perlomeno bizzarro, non siete voi i matti. Vengono così ribattezzati tutti quegli alimenti considerati ‘nuovi’ rispetto al 1997: anno preso a riferimento come spartiacque. Tutto quello che faceva parte della nostra tradizione culinaria rimane, il resto deve guadagnarselo. Non importa che, almeno nel nostro Paese, la storia ci insegna che la canapa era largamente utilizzata anche per l’alimentazione.

Lo denunciano Federcanapa e l’associazione Canapa sativa Italia, rivolgendo un appello alle istituzioni nazionali affinché avviino adeguate tutele legislative per il settore.

Un’iniziativa che si chiede di intraprendere anche in quanto il cannabidiolo (Cbd), già inserito nell’elenco degli ingredienti dei cosmetici europei (CAS n. 13956–‐29–‐1) per i suoi effetti “antiossidanti, antiseborroici, emollienti e protettivi della pelle” è stato riclassificato e soggetto a restrizioni in quanto sarebbe connesso a sostanze narcotiche (il Thc) incluse nella Convenzione unica internazionale sugli stupefacenti del 1961. «Il riferimento – spiegano le associazioni italiane – è palesemente erroneo e illegittimo, in quanto la Convenzione stessa riconosce che la “canapa industriale” non rientra nell’ambito della legislazione sulle droghe e del resto non contiene alcun riferimento al Cbd, cannabinoide notoriamente privo di effetti stupefacenti. Tra l’altro questa impostazione contrasta con le recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità di escludere dagli stupefacenti i prodotti a base di Cbd e con livelli di Thc inferiori allo 0,2%. La stessa legge italiana sulla canapa industriale (L. 242/2016) incentiva e promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa per usi alimentari e cosmetici. E il fatto che non citi i fiori di canapa tra i prodotti derivabili, non significa che non si possano utilizzare, come ha chiarito una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (4920/2019)».

Dato che la normativa europea rimette alla competenza di ogni Stato membro la decisione su quali sostanze siano o meno novel food o quali siano integratori alimentari, le due associazioni chiedono al Governo e al Parlamento italiano di adottare strumenti legislativi idonei a perseguire tre obiettivi: 1. l’esclusione della canapa dall’elenco dei novel food; 2. l’inserimento degli estratti di cannabinoidi non psicoattivi e con livelli di Thc inferiori alla soglia dello 0,2% nella lista degli integratori alimentari, per dare piena attuazione alla legge sulla canapa industriale e in conformità con le raccomandazioni della stessa Oms; 3. l’inclusione del Cbd e degli altri cannabinoidi non psicoattivi tra le sostanze cosmetiche. «Si tratta – concludono le associazioni – di definire poche regole di buon senso, a sostegno di prodotti che favoriscono e non danneggiano la salute delle persone e a sostegno dei principi di libera iniziativa economica, onde evitare di danneggiare tutti quegli investitori che hanno creduto in un settore innovativo, investendo risorse e competenze».

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